Autovelox: ormai pacifica la necessità di omologazione

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Di Giacomo Pellegrini

Importante decisione della Corte di Cassazione che, in attesa del definitivo chiarimento normativo atteso a breve, conferma, dandolo per pacifico, l’orientamento in base al quale i dispositivi di rilievo elettronico della velocità debbano essere debitamente omologati, non essendo sufficiente la loro mera approvazione. Con la sentenza n°14285 depositata il 14/05/2026 infatti, la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte, ha dato continuità all’orientamento espresso dalla pronuncia n. 10505 del 2024 secondo la quale è da ritenersi illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, dando atto che tale orientamento è da ritenersi ormai  consolidato, visto che è stato confermato in ulteriori decisioni di analogo tenore.

Nella sostanza, gli ermellini ricordano che in tema di dispositivi per il controllo elettronico della velocità, l’omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l’approvazione, si differenzia da quest’ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 C.d.S.

Al di là dei principi ribaditi ancora una volta dai giudici della Suprema Corte, la decisione della Seconda Sezione Civile assume una particolare importanza in quanto, partendo dal presupposto che l’interpretazione della norma sia ormai da ritenersi pacifica, si conclude con una condanna dell’Amministrazione ricorrente ad un ulteriore pagamento del contributo unificato, oltre al pagamento di una somma alla parte controcorrente, risultata vincitrice nel giudizio di appello, poi confermato dalla Cassazione. Tutto questo è da leggere infatti come un monito alla presentazione di ricorsi tendenti a far valere la legittimità degli accertamenti sugli eccessi di velocità con strumenti approvati ma non omologati, visto l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che può avere come diretta conseguenza la condanna al pagamento di importanti somme di denaro.

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