Ricorsi Codice della Strada

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 In appello vietato sbagliare il legittimato passivo.

Di Giacomo Pellegrini

Con ordinanza n°8799 del 08/04/2026 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione chiarisce bene la linea di demarcazione tra la possibilità, o meno, di sanare errori nella individuazione del soggetto legittimato passivo in sede di ricorsi avverso sanzioni al Codice della Strada.

Se infatti in primo grado l’errata individuazione dell’Ente da chiamare in giudizio è da considerarsi una mera irregolarità, e come tale sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, tale pretesa non vale nel giudizio di secondo grado, una volta che con la pronuncia della sentenza di primo grado sia stato correttamente individuato il legittimato passivo rispetto alla contestazione del verbale di accertamento della violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Nel caso in esame infatti, di fronte ad un verbale di accertamento emesso dalla Polizia Locale di una Comunità friulana, se in sede di ricorso dinanzi al Giudice di Pace era stata ammessa la rinnovazione dell’atto introduttivo nei confronti della Comunità, in luogo del Prefetto adito all’inizio del procedimento, in sede di appello il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con relativa impossibilità di sanarlo, dal momento che era stato chiamato in giudizio non il soggetto legittimato, cioè la Comunità in questione, bensì uno dei Comuni che fanno parte della stessa. E gli ermellini, sul punto, altro non hanno potuto che confermare la bontà della decisione adottata, che tra l’altro si pone in linea con il pregresso orientamento giurisprudenziale 

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