Revoca possibile anche senza macro-organizzazione.
Anche modifiche organizzative apparentemente limitate possono giustificare la revoca anticipata di un incarico di elevata qualificazione. Purché, però, la scelta sia motivata in modo chiaro e collegata a reali esigenze organizzative dell’ente. È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 11096 del 25 aprile 2026.
La vicenda esaminata dai giudici riguarda le “vecchie” posizioni organizzative disciplinate dal contratto del 31 marzo 1999. Oggi, com’è noto, tali incarichi sono confluiti nelle elevate qualificazioni previste dal contratto del 16 novembre 2022. Ma i principi affermati dalla Cassazione restano attuali anche nel nuovo sistema contrattuale, perché continua a esistere la possibilità di revoca anticipata per esigenze organizzative motivate.
Il caso nasce dal ricorso di un dipendente di categoria D di un Comune privo di dirigenza, titolare di posizione organizzativa e responsabile dell’area Affari generali. Il Comune aveva disposto la revoca anticipata dell’incarico e il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato illegittima la decisione, sostenendo che non vi fossero veri “mutamenti organizzativi”, ma soltanto esigenze di risparmio o situazioni non riconducibili a un nuovo assetto dell’ente.
La Corte d’appello aveva invece ribaltato la decisione, valorizzando due elementi concreti: il fatto che il segretario comunale fosse passato a tempo pieno presso il Comune, dopo una precedente gestione in convenzione, e la riduzione dell’orario effettivamente prestato dal dipendente nell’ente, a causa dell’impiego presso il Piano sociale di zona. Circostanze che, secondo i giudici, avevano inciso concretamente sull’organizzazione interna e sulla gestione delle responsabilità collegate all’incarico.
In Cassazione il lavoratore sosteneva una tesi molto netta: i “mutamenti organizzativi” previsti dal contratto collettivo dovrebbero coincidere esclusivamente con atti di macro-organizzazione adottati ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 165/2001, cioè con modifiche strutturali dell’assetto dell’ente. In assenza di questi atti, la revoca anticipata non sarebbe consentita.
La Cassazione non segue questa impostazione. Richiamando la propria giurisprudenza, ricorda che la revoca anticipata dell’incarico può certamente essere collegata a esigenze riorganizzative, ma ciò che conta è soprattutto la presenza di una motivazione esplicita e coerente con il settore interessato. Non è invece necessario che le modifiche derivino da un formale atto di macro-organizzazione.
Il principio ha un impatto pratico rilevante soprattutto nei piccoli enti locali, dove gli equilibri organizzativi sono spesso molto più “sensibili” rispetto alle grandi amministrazioni. La disponibilità piena del segretario comunale o la riduzione dell’impegno lavorativo di un responsabile possono incidere concretamente sulla distribuzione delle funzioni e sulla gestione delle responsabilità, anche senza una revisione complessiva della struttura organizzativa.








