Può la semplice voltura trasformarsi in un riesame di un’autorizzazione esistente?
Di Giuseppe Vecchio
La pronuncia del TAR Lazio n. 911/2026 affronta una questione di particolare interesse per le prassi amministrative degli enti locali: il Comune può negare la voltura di un passo carrabile qualificandola, nella sostanza, come una nuova istanza concessoria, con conseguente rivalutazione dell’interesse pubblico sotteso alla sicurezza stradale?
La decisione prende le mosse da un presupposto giuridico per certi versi “basilare”, il passo carrabile costituisce una “concessione amministrativa” ed in quanto tale, non sarebbe automaticamente trasferibile, con l’effetto che il mutamento soggettivo del titolare legittimerebbe una nuova verifica della compatibilità dell’accesso con l’assetto della circolazione e con le esigenze di sicurezza stradale.
La ricostruzione della Corte, tuttavia, presenta alcuni profili critici. Nel caso concreto, infatti, il privato non richiedeva la realizzazione di un nuovo accesso alla sede viaria, bensì la mera successione soggettiva in un titolo rilasciato nel 1997, già incorporato nella conformazione funzionale dell’immobile acquistato. La scelta di qualificare la voltura come una nuova domanda autorizzatoria rischia di trasformarsi in una “forma indiretta di riesame” di un titolo ormai consolidato, senza transitare attraverso gli ordinari strumenti dell’autotutela amministrativa e le relative garanzie del procedimento amministrativo.
Nel merito del riesame particolarmente delicata appare, la valorizzazione dell’attraversamento pedonale realizzato successivamente al rilascio della concessione originaria. Se è indubbio che il sopravvenuto mutamento dell’assetto viabilistico possa giustificare una rivalutazione dell’interesse pubblico, resta tuttavia da chiarire per quale ragione tale evoluzione debba ricadere integralmente sul privato, a fronte di una situazione assentita e protrattasi per quasi trent’anni.
Ulteriore profilo di interesse riguarda la valorizzazione dell’art. 46, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada che statuisce nel limite dei 12 metri dall’intersezione stradale un valore pressoché vincolante in quanto esemplificativo della pericolosità dell’accesso. Una conclusione che, tuttavia, si confronta con il successivo comma 6, il quale consente deroghe per i passi carrabili preesistenti ove sia tecnicamente impossibile l’adeguamento. Proprio tale previsione sembra imporre all’amministrazione una motivazione “rafforzata” circa la concreta incompatibilità del manufatto con le esigenze vigenti di sicurezza.
La decisione pone diverse perplessità, il rischio è quello di trasformare qualunque voltura in un’occasione per “azzerare” situazioni consolidate, senza un’adeguata ponderazione dell’affidamento maturato dal privato, trasformando una istanza di voltura rigettata in una revoca sostanziale “non dichiarata”.










