Il divieto di disporre della salma per i congiunti della vittima condanati per omicidio

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di Stefano MANINA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2026 è stata pubblicata la Legge 9 marzo 2026, n. 35 che ha arrecato modiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

La norma che entrerà in vigore in data 8 aprile 2026 si compone di soli tre articoli.

Il primo va ad introdurre nel codice penale il nuovo articolo 585 bis prevedendo per:

il coniuge;

la parte dell’unione civile;

il parente prossimo,

condannati anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di:

omicidio art. 575 c.p.

omicidio preterintenzionale art. 594 c.p

infanticidio art.578 c.p.

omicidio del consenziente art. 579 c.p.

istigazione o aiuto al suicidio art. 580 c.p.

o morte della persona a seguito di:

maltrattamenti in famiglia rt. 572 c.p.

abbandono di minore o incapace art. 591 c.p.

la decadenza dall’esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima.

Tale pena accessoria trova inoltre applicazione anche nei confronti: 

del convivente di fatto designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte;

del convivente autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtu’ di una  espressa manifestazione di volontà della medesima,

di ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima.

L’ articolo due della nuova Legge detta le necessarie disposizioni in materia di polizia mortuaria disponendo entro sei mesi la modifica su proposta del Ministro della salute, del regolamento di polizia mortuaria ( D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, alle figure di cui sopra sia precluso l’esercizio di qualsiasi diritto e facoltà in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere;

b) prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia   della sentenza di proscioglimento.

In caso di archiviazione del procedimento, prevedere che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il GIP disponga motivatamente altrimenti;

c) prevedere che qualora l’indagato sia l’unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e nessuno faccia richiesta di restituzione della salma il pubblico ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

La Legge in commento è consultabile al seguente link

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-24&atto.codiceRedazionale=26G00051&elenco30giorni=false

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