Discarica abusiva ponte via trisorio liuzzi

Proceduta di estinzione e destinazione dei proventi.

Di Michele Mavino

La circolare della Procura Distrettuale della Repubblica di Trento chiarisce la disciplina introdotta dalla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento al meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante adempimento delle prescrizioni e pagamento in sede amministrativa.

Il documento muove da una ricostruzione normativa puntuale, richiamando le modifiche apportate dall’art. 26-bis del D.L. n. 36/2022 (convertito nella L. n. 79/2022), che ha inciso sull’art. 318-quater del Codice dell’ambiente. In tale contesto, viene ribadito un principio centrale: a seguito dell’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore, il contravventore è ammesso al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista, finalizzata all’estinzione del reato .

L’elemento di maggiore interesse operativo della circolare risiede però nella destinazione delle somme versate. La Procura chiarisce, anche alla luce del Decreto Ministeriale 8 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. nel febbraio 2026), che tali importi devono essere versati integralmente al bilancio dello Stato, su specifici capitoli di entrata intestati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica . Viene quindi esclusa qualsiasi possibilità di trattenimento o gestione diretta da parte degli enti accertatori, superando prassi operative che in passato avevano generato incertezze interpretative, soprattutto a livello locale.

Dal punto di vista applicativo, la circolare introduce anche indicazioni procedurali rilevanti: vengono specificate le modalità di versamento (bonifico su IBAN dedicato), la causale da indicare e, soprattutto, si dispone la regolarizzazione dei pagamenti già effettuati in modo difforme, prevedendo lo storno delle somme eventualmente incamerate da altri enti (come la Provincia autonoma) e il loro riversamento alla Tesoreria dello Stato . Tale passaggio evidenzia un intento di uniformare le prassi e di ricondurre il sistema entro un quadro di stretta legalità contabile.

Di fatto, il provvedimento conferma la natura “ibrida” dell’istituto previsto dagli artt. 318-bis e ss. del Codice dell’ambient,: uno strumento di deflazione penale che, pur operando in sede amministrativa, mantiene un forte ancoraggio pubblicistico e statale, soprattutto nella gestione delle entrate.

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