Videosorveglianza e procedimenti disciplinari

Videosorveglianza lavoro

Quanto è legittimo l’utilizzo delle riprese video sui luoghi di lavoro?

Di Michele Mavino

Il documento trasmesso dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia affronta un tema di particolare rilevanza operativa e giuridica, vale a dire l’utilizzabilità delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ai fini disciplinari nei confronti del personale. Si tratta di una materia che si colloca all’incrocio tra esigenze di sicurezza, tutela dei dati personali e garanzie proprie del rapporto di lavoro pubblico, e che proprio per questo richiede un approccio interpretativo particolarmente rigoroso.

Fin dalle prime battute, la nota evidenzia come la questione non possa essere affrontata in termini semplicistici, ma debba essere letta alla luce del quadro normativo multilivello, costituito in primo luogo dal GDPR e dalla normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. n. 101/2018), nonché dalle disposizioni settoriali relative al trattamento dei dati per finalità di prevenzione e repressione dei reati . In questo contesto, assumono un ruolo centrale i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione, che impongono che ogni trattamento – e quindi anche l’utilizzo delle immagini – sia strettamente funzionale alle finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il passaggio più significativo, sotto il profilo applicativo, è quello in cui l’Amministrazione chiarisce la funzione propria dei sistemi di videosorveglianza in ambito penitenziario. Tali sistemi, infatti, non sono installati per controllare l’operato dei dipendenti, ma per garantire la sicurezza di ambienti particolarmente sensibili, nei quali sono presenti soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale . Ne deriva che l’utilizzo delle immagini per finalità disciplinari non può costituire la regola, ma deve rimanere un’ipotesi eccezionale.

Questo principio si innesta direttamente sul divieto, ben noto anche nell’ambito degli enti locali, di controllo a distanza dell’attività lavorativa, che trova fondamento nello Statuto dei lavoratori e che viene ulteriormente rafforzato dalle garanzie previste dalla normativa privacy. La videosorveglianza, quindi, non può essere trasformata surrettiziamente in uno strumento di vigilanza sull’operato del personale, pena la violazione dei principi di liceità del trattamento.

Particolarmente interessante è il richiamo alla giurisprudenza amministrativa, e in particolare al Consiglio di Stato (parere n. 454/2024), che individua un possibile spazio di legittimità nell’utilizzo delle immagini a fini disciplinari, ma solo in presenza di condizioni ben circoscritte . In tali casi, l’acquisizione dei filmati avviene non per controllare il lavoratore, ma a seguito di un evento critico, nell’ambito delle ordinarie finalità di sicurezza del sistema. È dunque l’evento – e non l’intenzione di controllo – a giustificare l’utilizzo delle immagini.

Anche in queste ipotesi, tuttavia, il documento sottolinea un limite fondamentale, e cioè che le riprese non possono costituire l’unico fondamento della contestazione disciplinare. Esse possono, al più, integrare un quadro probatorio più ampio, composto da altri elementi istruttori (dichiarazioni, riscontri documentali, accertamenti interni). Questo passaggio è particolarmente rilevante, perché introduce un principio di equilibrio tra esigenze di accertamento e tutela delle garanzie difensive del dipendente.

Il documento richiama inoltre il principio della “ricerca della verità materiale” proprio del procedimento disciplinare, distinguendolo dal processo penale, ma senza per questo attenuare le cautele nell’acquisizione e nell’utilizzo della prova . Al contrario, viene ribadito che anche in ambito disciplinare devono essere rispettati criteri di correttezza e trasparenza, evitando che strumenti nati per finalità diverse vengano utilizzati in modo distorto.

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