Di Ilaria Salmi
Il confine tra mondo fisico e digitale non è mai stato così sottile, e da oggi anche la giustizia penale italiana ne prende atto ufficialmente.
Con la pubblicazione della Relazione n. 25/2026, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha tracciato la rotta per l’applicazione del d.lgs. n.215/2025, l’atto che recepisce il pacchetto europeo sull’e-evidence.
Si tratta di una riforma strutturale che promette di cambiare radicalmente il modo in cui magistrati e forze dell’ordine acquisiscono email, chat e dati di traffico custoditi sui server dei giganti del tech.
Fino a ieri, ottenere un dato informatico da un provider con sede all’estero significava attivare la complessa macchina della cooperazione internazionale: rogatorie e ordini europei di indagine che potevano richiedere mesi. Troppi, per la velocità del crimine informatico.
La novità fondamentale è il dialogo diretto: l’autorità giudiziaria italiana può ora ordinare direttamente al fornitore di servizi straniero di consegnare le prove. Non si passa più per lo Stato estero, ma si bussa direttamente alla porta del “custode del dato”.
EPOC ed EPOC-PR: i nuovi attrezzi del mestiere:
Il sistema si poggia su due pilastri procedurali standardizzati a livello europeo:
- EPOC (Ordine di Produzione): è l’ingiunzione a consegnare i dati. In situazioni ordinarie il fornitore ha 10 giorni per rispondere; in casi di emergenza (pericolo per la vita o l’integrità fisica), il tempo si riduce a sole 8 ore.
- EPOC-PR (Ordine di Conservazione): è la risposta alla volatilità del digitale. Serve a “congelare” i dati immediatamente, impedendo che vengano cancellati mentre si attende l’autorizzazione all’acquisizione.
Un delicato equilibrio di poteri
La Relazione della Cassazione mette in luce come l’Italia abbia scelto di modulare i poteri di indagine in base alla sensibilità del dato:
- Dati “light” (abbonati e IP): per sapere a chi appartiene un account, basta il decreto del Pubblico Ministero.
- Dati “pesanti” (contenuti e traffico): quando si scava nei testi dei messaggi o nei tabulati, la compressione della privacy è tale da richiedere sempre l’intervento del Giudice.
Questo “doppio binario” garantisce che l’efficienza investigativa non si trasformi in una sorveglianza indiscriminata.
Il “filtro” dell’inutilizzabilità
La Suprema Corte lancia un segnale chiaro sulla legalità della prova: il sistema prevede una rigorosa clausola di inutilizzabilità.
Se un ordine viene emesso per reati sotto la soglia di gravità prevista (generalmente 3 anni di pena massima) o se il PM scavalca il Giudice per i dati sensibili, quella prova non potrà mai entrare in aula. È un meccanismo di autotutela del sistema che impone agli investigatori la massima precisione procedurale.
La sfida dell’uniformità
La Relazione n. 25/2026 si chiude con un auspicio e una sfida.
La prova digitale è ormai un “oggetto giuridico tipizzato” e il successo della riforma dipenderà dalla capacità degli uffici giudiziari di assicurare uniformità applicativa.
Non è solo una questione di software, ma di cultura giuridica: la giustizia penale italiana entra nell’era 4.0, cercando un equilibrio, difficile ma necessario, tra la caccia al colpevole e la protezione dell’identità digitale dei cittadini nello spazio comune europeo.










