Di Giuseppe Vecchio
La sentenza della Cassazione n.r.g. 12056/2026, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da un imputato condannato per omicidio stradale ex art. 589-bis c.p., offre l’occasione di analizzare un orientamento ormai consolidato in tema di nesso causale e principio di affidamento nella circolazione stradale.
La vicenda come ricostruita nei gradi di merito, riguarda un sinistro verificatosi lungo in un contesto periferico di una grande città, dove l’imputato peraltro privo di abilitazione alla guida, a velocità superiore ai limiti consentiti e impegnando la corsia di sorpasso investiva un pedone intento ad attraversare la carreggiata in un punto non consentito. Le lesioni riportate dalla persona offesa ne determinavano il decesso dopo alcuni giorni.
Il ricorso, si incentrava sulla dedotta “interruzione del nesso causale”, sostenendosi che la condotta del pedone, in violazione dell’art. 190 cod. strada, dovesse qualificarsi come eccezionale e imprevedibile, tale da attivare il “principio di affidamento” in favore del conducente.
La Corte rigettando implicitamente tale impostazione, richiama il consolidato principio secondo cui, in materia di circolazione stradale, l’affidamento nel comportamento altrui incontra un limite nella prevedibilità delle condotte imprudenti. In altri termini, l’utente della strada è chiamato a gestire il “rischio tipico” della circolazione, che include anche comportamenti “non pienamente conformi” alle regole da parte degli altri soggetti.
Nel caso di specie si accertava che il pedone era comunque “avvistabile” e che una condotta di guida conforme alle prescrizioni degli artt. 141, 142 e 143 cod. strada avrebbe consentito di evitare l’impatto. Tale accertamento radica la responsabilità dell’imputato quale causa principale dell’evento, pur in presenza di un concorso colposo della vittima.
La pronuncia si colloca, quindi nel solco della giurisprudenza che conferma l’impostazione secondo cui il dovere di diligenza del conducente si estende anche alla prevenzione di situazioni di pericolo “ragionevolmente prevedibili”, senza che possa invocarsi il principio di affidamento in termini assoluti.










