di Stefano MANINA
Con propria Circolare del 7 maggio 2026 il Ministero della Giustizia ha dettato importanti linee operative per dare attuazione a quantoprevisto relativamente alle nuove Disposizioni in materia di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione- Istituzione registro introdotte dall’articolo 12 del Decreto-legge del 24 febbraio 2026 n. 23 – convertito con modificazioni nella legge del 24 aprile 2026 n. 54.
Come è noto infatti la norma ha introdotto importanti tutele per i soggetti che agiscono in presenza di cause di giustificazione primi fra tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
In particolare, come ricordato dalla circolare stessa, l’art. 12 recante “Disposizioni in materia di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione” modifica l’art 335 del codice di procedura penale prevedendo che quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo.
Inoltre il Decreto ha previsto anche il successivo art. 13 recante “Disposizioni sul modello per l’annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione”, che statuisce che “Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l’introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari”.
Riportate le modifiche legislative intervenute, il Ministero osserva che la norma introduce un nuovo sistema di annotazione preliminare, che si aggiunge alla tradizionale iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p., da utilizzare per gestire le indagini relative a fatti coperti da cause di giustificazione.
Infatti la norma prevede che il nome dell’autore di un fatto che “appare evidente” essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, non sia più iscritto nei registri esistenti ed in uso (mod. 21 e mod. 45), dal momento che è prevista l’istituzione di un nuovo modello ad hoc, all’interno del quale il fatto è oggetto non di iscrizione, ma di “annotazione preliminare”.
Questo perché il nuovo dettato normativo dispone che in tali circostanze non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis”, esplicitando quindi che l’annotazione preliminare sostituisce l’iscrizione nei registri già esistenti.
In data 22 aprile 2026 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 8 il decreto ministeriale recante “Registro per le annotazioni preliminari del nome delle persone cui è attribuito il fatto compiuto in presenza di una causa di giustificazione” che ha approvato nuovo Modello 45-bis – Registro delle annotazioni preliminari del nome della persona cui il fatto è attribuito in presenza di una causa di giustificazione.
Inoltre il provvedimento ha il relativo registro che sarà tenuto presso le singole Procure della Repubblica presso i Tribunali.
Infine sino alla predisposizione dei relativi modelli informatizzati è autorizzata la tenuta in forma cartacea.
Pertanto, conclude la circolare, al verificarsi delle ipotesi previste dal decreto-legge n.23 del 2026, , gli uffici di procura dovranno iscrivere nel registro cartaceo modello 45-bis i dati indicati nel fac-simile allegato al decreto ministeriale 22 aprile 2026, sino alla predisposizione dei relativi modelli informatizzati.
Il suddetto Modello 45 bis sarà a breve reso disponibile sul sito del Ministero della giustizia nella voce “Risposte ai quesiti degli uffici giudiziari” al link
https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/risposte_agli_uffici_giudiziari
nella sezione dedicata ai Servizi di cancelleria.
In allegato la circolare in commento.










