di Stefano MANINA
Mancano ormai pochi giorni alla tanto attesa riforma dei monopattini ovvero all’entrata in vigore dell’obbligo di dotarli di contrassegno identificativo e poi di assicurazione RC.
Infatti dal 16 maggio dovrà partire l’obbligo di targatura. A oggi sembra che tale scadenza non subirà ulteriori deroghe anche se da quanto si apprende da più parti il sistema non è ancora pronto.
Le richieste sono state numerose ma fisicamente un gran numero di contrassegni non sono stati rilasciati.
L’allarme è stato lanciato dalle società i noleggio di flotte che si trovano in grossa difficoltà anche in relazione al numero elevato di richieste avanzate e che hanno chiesto al MIT una proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo.
Come è noto anche dal punto di vista assicurativo ritardi e incertezze non mancano e infatti su richiesta dell’Ania l’obbligo assicurativo è slittato per ora al 16 luglio.
Sempre in tema di copertura assicurativa con propria circolare del 24 aprile 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito prime indicazioni in ordine all’applicazione del Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con riferimento ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 1, comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Sulla questione la circolare ricorda che a decorrere dal 16 luglio 2026 le compagnie assicurative, in virtù dell’obbligo a contrarre previsto dall’articolo 132 del CAP, dovranno obbligatoriamente offrire la stipula dicontratti assicurativi per la responsabilità civile autoveicoli di cui al ramo 10 (articolo 2, comma 3 del CAP).
In particolare poi dopo raffronto con l’IVASS, pur con riserva di ulteriori indicazioni, la circolare precisa che in ragione della previsione recata dagli articoli 149 e 150 CAP sulla procedura di risarcimento diretto, appare necessario prevedere transitoriamente un periodo non inferiore ad un biennio, al fine di monitorare l’andamento dei costi effettivi dei risarcimenti dei sinistri causati dai monopattini, in modo da costruire uno specifico forfait riferibile ai monopattini su base nazionale, per la piena operatività del sistema.
Tale monitoraggio dovrà essere assicurato dall’IVASS con una dedicata rilevazione finalizzata a raccogliere dati e informazioni sui sinistri e sulle polizze a copertura della responsabilità civile che deriva dalla circolazione degli stessi.
La rilevazione avverrà con cadenza semestrale, con dati riferiti al 31 dicembre ed al 30 giugno e l’IVASS informerà il Ministero delle imprese e del made in Italy anche ai fini della predisposizione di eventuali ulteriori istruzioni operative.
La circolare ricorda poi che nelle more della predisposizione del forfait specifico per i monopattini e della conseguente piena operatività della disciplina del risarcimento diretto, trova applicazione per i sinistri stradali causati da monopattini la procedura di risarcimento ordinario di cui all’articolo 148 CAP.
In pratica questo vorrà dire che in caso di sinistro con monopattini i cittadini potranno comunque procedere alla compilazione del modulo di constatazione amichevole, ma l’eventuale risarcimento non sarà garantito direttamente dalla compagnia dell’assicurato, come di norma avviene per gli altri veicoli, ma erogato dalla compagnia della controparte cui è stata addebitata la responsabilità dell’incidente.
Infine nulla cambia ai fini dell’applicazione dell’articolo 141 CAP, per il risarcimento del terzo trasportato, trovando applicazione la convenzione CARD – CTT (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto – Convenzione Terzi Trasportati), secondo il quale le compensazioni dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono
effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell’importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale.
in allegato la circolare in commento.










