Premiare le imprese locali si può ma se la prossimità è vaga la gara è già persa

Procedure bandi appalti pubblici

Di Luca Leccisotti

Nel lessico delle stazioni appaltanti la “prossimità territoriale” è spesso presentata come una scelta di buonsenso: avere un operatore vicino dovrebbe significare maggiore rapidità di intervento, riduzione dei tempi, migliore presidio dell’esecuzione, minori costi indiretti. Il problema è che, in gara, il buonsenso non basta. Un criterio premiale che, anche solo di fatto, privilegia l’impresa locale è un criterio ad alta sensibilità concorrenziale: se non è costruito con una griglia rigorosa e controllabile, scivola rapidamente nella discriminazione o, più spesso, nell’arbitrio valutativo. È qui che si colloca il punto fermo tracciato dall’ANAC con la delibera n. 106 del 24 marzo 2026: la prossimità territoriale è ammissibile come criterio premiale, ma solo se la lex specialis la predetermina con regole molto dettagliate, tali da rendere comprensibile l’iter logico di attribuzione del punteggio e da impedire strumentalizzazioni. Quando il criterio è generico, il punteggio numerico non basta più come motivazione e l’amministrazione si espone a censure per violazione delle regole di trasparenza e di non discriminazione.

Il caso esaminato dall’Autorità è, per certi versi, emblematico perché riguarda un settore in cui l’argomento “vicinanza” viene usato spesso: servizi di ingegneria e architettura per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana. La stazione appaltante aveva inserito tra i criteri tecnici la prossimità territoriale dell’operatore, ma senza definire cosa significasse in concreto “vicino”, né quali fossero i livelli qualitativi corrispondenti ai punteggi. Il risultato era un criterio che, sulla carta, prometteva efficienza, ma nella realtà apriva un varco enorme alla discrezionalità non controllata: la commissione poteva attribuire punti senza che fosse ricostruibile il percorso logico, e i concorrenti non potevano calibrare l’offerta perché mancavano parametri stabili.

L’ANAC imposta il ragionamento su un principio tecnico che, nel d.lgs. 36/2023, è diventato imprescindibile: la lex specialis deve predeterminare non solo i criteri, ma anche le modalità motivazionali e i livelli qualitativi corrispondenti ai punteggi, in modo non discriminatorio, accessibile e sufficientemente dettagliato. In altre parole, un criterio premiale non può essere una parola, deve essere una regola. Se la regola non c’è, il punteggio numerico non è più “autosufficiente” come motivazione. Il punteggio numerico può assolvere alla funzione motivazionale solo quando l’apparato di criteri e sub-criteri è talmente chiaro e articolato da rendere evidente, anche ex post, perché quel punteggio è stato attribuito. In difetto, serve una motivazione esplicita, e la mancanza di motivazione diventa un vizio serio, perché rende non controllabile la valutazione.

Questo punto è cruciale perché molte amministrazioni pensano di “coprirsi” con un punteggio basso (o, peggio, con un punteggio alto ma senza spiegazioni). In realtà, l’Autorità sottolinea che la questione diventa ancora più delicata quando al criterio di prossimità viene collegato un punteggio considerevole: scelta che è sempre sconsigliabile proprio perché amplifica l’effetto distorsivo e trasforma un criterio accessorio in un driver dell’aggiudicazione. Se la prossimità pesa molto e non è predeterminata con precisione, la gara tende a diventare vulnerabile in modo quasi automatico: o perché la prossimità si trasforma in filtro localistico, o perché la commissione attribuisce punti con margini incontrollabili, oppure perché la stazione appaltante è costretta a “spiegare dopo” ciò che avrebbe dovuto definire prima.

Nel caso concreto, l’ANAC evidenzia un elemento che si vede spesso nella prassi: i chiarimenti. Quando un criterio è scritto male, i concorrenti fanno domande. Se le risposte sono vaghe, l’ente non risolve il problema, lo cristallizza, perché dimostra che il criterio non era realmente operabile e che la commissione, inevitabilmente, valuterà “a vista”. La delibera sottolinea che gli elementi utili alla valutazione dovevano essere noti fin dall’inizio, non aggiunti a posteriori con chiarimenti non normativi. È un richiamo importante: la par condicio si costruisce nella legge di gara, non nelle FAQ.

L’Autorità, inoltre, respinge un’altra difesa tipica: “non c’è stata distorsione, hanno partecipato pochi operatori e i punteggi erano simili”. È un argomento debole. Se partecipano pochi operatori, non è prova di assenza di restrizione; può essere, al contrario, un indizio che il criterio abbia scoraggiato l’accesso. E scarti minimi nei punteggi non eliminano il vizio se il criterio non è predeterminato, perché il problema non è il risultato aritmetico, ma l’opacità dell’iter logico. Quando l’iter non è ricostruibile, la procedura è vulnerabile anche se “finisce bene”.

La lezione operativa per le stazioni appaltanti è molto concreta e non richiede retorica. Se si vuole usare la prossimità territoriale come criterio premiale, bisogna trasformarla in un parametro tecnico, non in un criterio identitario. Questo significa, almeno, a) definire cosa si intende per prossimità in termini misurabili (distanze, tempi di intervento garantiti, presenza di presidio operativo, reperibilità), b) collegare il punteggio a livelli predeterminati (soglie e scaglioni), c) dimostrare l’attinenza all’oggetto dell’appalto (perché la prossimità incide davvero sulla prestazione), d) evitare pesi sproporzionati che trasformino la prossimità in una scorciatoia localistica.

E qui il punto politico-amministrativo si chiarisce: non è vietato premiare la capacità di intervento rapido o la presenza di un presidio sul territorio, se ciò è funzionale all’esecuzione. È vietato farlo in modo indeterminato, perché l’indeterminatezza è il veicolo attraverso cui un criterio “tecnico” può diventare, nei fatti, un criterio discriminatorio o arbitrario. La prossimità può essere un proxy della qualità solo se è costruita come proxy verificabile; altrimenti è un’etichetta.

In conclusione, la delibera ANAC n. 106/2026 manda un messaggio che molte amministrazioni dovrebbero prendere come regola di stile prima ancora che di diritto: se vuoi premiare la prossimità, devi scrivere la prossimità. Non basta evocarla. Perché in gara ciò che non è predeterminato diventa discrezionalità incontrollata, e la discrezionalità incontrollata, quando tocca il territorio, diventa immediatamente sospetta. La prossimità territoriale è ammissibile, ma solo se è ingegnerizzata nella lex specialis con criteri dettagliati e proporzionati. Altrimenti non è un premio: è un vizio.

Condividi questo articolo!