La Cassazione sullo scontro dei veicoli durante la svolta.
Di Giuseppe Vecchio
La sentenza n. 13063/2026 della Corte di Cassazione, fornisce l’occasione per effettuare alcune riflessioni in tema di ricostruzione delle dinamiche dei sinistri stradali, nello specifico in caso di collisione avvenuta tra veicolo impegnato in una fase di svolta con veicolo che precede lo stesso.
La “tendenza generale” dei ricorrenti in questo tipo di fattispecie, è quella ricondurre il sinistro alla categoria del “tamponamento” così da attivare quella favorevole “presunzione” giurisprudenziale, che nella normalità tende ad attribuire la responsabilità al veicolo sopraggiungente per inosservanza della distanza di sicurezza prevista dall’art. 149 C.d.S.
La giurisprudenza di legittimità, in più occasioni (ex multis Cass. n. 6193/2014) ha chiarito che il conducente che segue è normalmente gravato dall’obbligo di mantenere una distanza tale da poter evitare collisioni con il veicolo che precede, con la conseguenza che il tamponamento costituisce spesso “indice presuntivo” di responsabilità del veicolo che precede.
Ma è proprio su questo che la Corte introduce una distinzione decisiva, destinata ad avere effetti significativi per cui non ogni urto proveniente con la parte posteriore di un veicolo può essere automaticamente qualificato come tamponamento. Nel caso di specie la collisione non si inseriva in una dinamica di marcia rettilinea e omogenea, bensì nel contesto di una manovra di svolta a sinistra del ciclomotore, culminata in un urto laterale.
Qualunque modifica improvvisa della traiettoria mediante una svolta o un cambiamento di direzione impone agli accertatori di “spostarsi” sull’art. 154 C.d.S., norma che come è noto impone a chiunque intenda effettuare una manovra di svolta l’obbligo di accertarsi preventivamente di poterla eseguire senza creare “pericolo o intralcio” agli altri utenti della strada.
La sentenza sembra quindi lanciare un “messaggio chiaro”: non tutto ciò che avviene “da dietro” è qualificabile come tamponamento, ed in particolare quando ci sono manovre particolari come la “svolta a sinistra” la presunzione favorevole per il veicolo che precede smette di essere un “riflesso automatico”.










