La patente e un documento di guida

Nessuna violazione per omessa comunicazione dei dati in pendenza di ricorso.

Di Michele Mavino

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 13604/2026 affronta un tema che, nella pratica operativa della polizia stradale e degli uffici verbali, continua a generare un elevato contenzioso, vale a dire l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente previsto dall’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, soprattutto nei casi in cui il verbale presupposto venga impugnato.

La decisione assume particolare rilievo perché interviene su un contrasto interpretativo che negli anni aveva prodotto orientamenti differenti, riaffermando una lettura sostanzialmente più garantista nei confronti del proprietario del veicolo o dell’obbligato in solido. La Corte, infatti, chiarisce che l’obbligo di comunicare i dati del conducente non può considerarsi immediatamente esigibile quando il verbale presupposto sia stato tempestivamente contestato in sede amministrativa o giurisdizionale.

Il punto centrale della sentenza è proprio questo. La violazione dell’art. 126-bis non viene più letta come un illecito completamente autonomo rispetto alla violazione originaria, ma come una fattispecie strettamente collegata alla sorte del verbale principale. Secondo la Cassazione, infatti, se il conducente o il proprietario hanno proposto opposizione contro il verbale presupposto, l’obbligo di comunicazione resta sostanzialmente “quiescente” fino alla definizione del giudizio. Solo un eventuale esito sfavorevole del ricorso fa “rivivere” l’obbligo, imponendo all’amministrazione di formulare un nuovo invito a comunicare i dati del conducente.

Si tratta di una impostazione molto importante sotto il profilo operativo, perché supera quell’orientamento – spesso applicato anche dagli organi accertatori – secondo cui i sessanta giorni decorrerebbero comunque dalla notifica del verbale originario, indipendentemente dall’avvenuta impugnazione. La Corte ritiene invece che tale interpretazione non tenga conto della necessaria correlazione tra la sanzione presupposta e l’obbligo informativo successivo.

La sentenza valorizza la decisione della Corte costituzionale n. 27/2005, secondo cui il proprietario del veicolo non può essere obbligato a fornire i dati del conducente prima della definizione del procedimento relativo all’infrazione originaria. Allo stesso modo viene richiamata la circolare del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2011, che considera la comunicazione dell’avvenuta impugnazione del verbale quale “giustificato e documentato motivo” idoneo a escludere la sanzionabilità della mancata comunicazione.

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