Un Paradigma Operativo per la Polizia Locale.
Di Carmine Soldano
Vi sono documenti amministrativi che assolvono una funzione meramente compilativa e vi sono, invece, atti che segnano un passaggio culturale, prima ancora che organizzativo. Le Linee guida per la gestione delle persone non collaborative, elaborate dalla Direzione Centrale Anticrimine in collaborazione con la Direzione Centrale di Sanità e con l’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, appartengono senza dubbio alla seconda categoria.
Trasmesse in data 11 maggio 2026 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alle principali organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, esse rappresentano la prima sistematizzazione organica di una materia tanto delicata quanto quotidiana: la gestione operativa dei soggetti che manifestano opposizione attiva, resistenza, aggressività o alterazioni comportamentali tali da rendere complesso l’intervento di polizia. Non si tratta di una questione marginale. Al contrario, essa si colloca nel punto più sensibile dell’azione di polizia: quello in cui l’esercizio dell’autorità incontra la fragilità umana, il disagio psichico, la violenza improvvisa, l’imprevedibilità del comportamento.
È proprio in questo spazio che il diritto cessa di essere mera teoria e diviene presidio di legalità operativa.
Sebbene il documento sia formalmente destinato alla Polizia di Stato, il suo contenuto assume un rilievo immediato anche per la Polizia Locale, i cui operatori si trovano sempre più frequentemente ad affrontare le medesime criticità, spesso in condizioni di sotto-dimensionamento organico, con turnazioni ridotte, senza il supporto di unità specialistiche dedicate e, non di rado, essendo i primi ad arrivare e gli ultimi ad essere supportati.
Per tale ragione, le presenti riflessioni si propongono di analizzare le linee guida non come un documento settoriale, ma come un vero e proprio paradigma operativo estensibile a tutte le forze di polizia territoriale.
- LA “PERSONA NON COLLABORATIVA”: CATEGORIA OPERATIVA E NON DEFINIZIONE GIURIDICA
Le linee guida muovono da una precisazione tanto semplice quanto fondamentale: la “persona non collaborativa” non costituisce una categoria giuridica codificata. Infatti, non esiste nel nostro ordinamento, una definizione normativa di tale espressione. Essa identifica, piuttosto, una nozione operativa, funzionale all’intervento di polizia, che ricomprende soggetti accomunati da una manifestazione evidente di opposizione, rifiuto, aggressività o resistenza rispetto all’osservanza di regole, ordini o prescrizioni dell’Autorità. In particolare, il documento individua tre macro-tipologie:
- soggetti affetti da fragilità psichiatriche o da disagio psicologico acuto;
- persone che agiscono sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;
- individui connotati da aggressività etero-diretta, privi di evidenti condizioni patologiche.
La distinzione non ha finalità classificatorie, ma operative. Interpretare correttamente la natura della condotta consente di adottare una risposta istituzionale proporzionata ed efficace: un soggetto in stato di alterazione psichica non può essere trattato come chi pone in essere una resistenza lucida e volontaria, così come una crisi comportamentale non può essere ridotta alla sola dimensione della violazione dell’ordine pubblico.
Qui si colloca la vera professionalità dell’operatore. La divisa conferisce autorità, ma è la misura nell’esercizio di quell’autorità che genera legittimazione.
Per la Polizia Locale ciò assume un rilievo ancora maggiore: l’agente municipale che interviene in strada, in piazza, presso un’abitazione privata o durante un T.S.O., si confronta con identiche esigenze di tutela dell’incolumità pubblica e privata, spesso senza la protezione di un apparato specialistico di supporto.
- IL QUADRO NORMATIVO: LE SCRIMINANTI DELL’AZIONE DI POLIZIA
- ART. 51 C.P. – L’ADEMPIMENTO DI UN DOVERE
La prima e più rilevante causa di giustificazione richiamata dalle linee guida è quella prevista dall’art. 51 c.p., che esclude la punibilità per chi agisce nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità. È la scriminante strutturale dell’attività di polizia.
L’operatore non agisce per una facoltà discrezionale, ma per un obbligo giuridico che discende dalle funzioni istituzionali attribuitegli.
In tale prospettiva si richiamano:
- l’art. 1 del T.U.L.P.S.;
- l’art. 24 della Legge n. 121/1981;
- gli artt. 55, 347 e 349 c.p.p.;
- l’art. 11 della Legge n. 191/1978 in materia di accompagnamento per identificazione.
Per la Polizia Locale il principio è identico. Gli appartenenti al Corpo, nella qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ex art. 57 c.p.p. e, nei limiti di legge, di pubblica sicurezza, operano sotto la medesima copertura scriminante. L’intervento coercitivo, se legittimamente esercitato, non è abuso di potere, ma esercizio doveroso della funzione pubblica.
- ART. 53 C.P. – L’USO LEGITTIMO DELLA FORZA
Quando il rifiuto evolve in violenza o resistenza attiva, il riferimento si sposta sull’art. 53 c.p., che disciplina l’uso legittimo della forza e delle armi. Qui il principio cardine è uno soltanto: proporzionalità.
Ogni intervento coercitivo deve essere:
- necessario;
- inevitabile;
- graduato;
- proporzionato alla minaccia concreta;
- limitato al mezzo meno lesivo possibile.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la forza rappresenta l’extrema ratio dell’azione di polizia.
Essa non costituisce il primo strumento dell’intervento, ma l’ultima grammatica del fallimento del dialogo. Solo quando la comunicazione si rivela insufficiente e il pericolo diviene attuale, la coercizione fisica può trovare legittimazione.
Non vi è professionalità nell’uso della forza; vi è professionalità nella capacità di renderla spesso inutile.
- ARTT. 52 E 54 C.P. – LEGITTIMA DIFESA E STATO DI NECESSITÀ
Le linee guida richiamano anche la legittima difesa ex art. 52 c.p., applicabile a chiunque, e lo stato di necessità ex art. 54 c.p.. Quest’ultimo, tuttavia, presenta, una peculiarità essenziale per gli operatori di polizia.Il secondo comma dell’art. 54 stabilisce, infatti, che la scriminante non si applica a chi abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.È una previsione che definisce la natura stessa della funzione di polizia.
L’operatore non può invocare il pericolo come giustificazione dell’inerzia, poiché il suo mandato istituzionale consiste proprio nell’intervenire laddove il pericolo si manifesta.
Non scegliere è già una scelta e, talvolta… È la più grave!
- ART. 55 C.P. – L’ECCESSO COLPOSO
Accanto alle scriminanti, le linee guida affrontano il tema più delicato: l’eccesso colposo. Esso si verifica quando l’operatore, pur agendo in un contesto astrattamente legittimante, supera i limiti consentiti dalla legge per errore, imperizia, concitazione o errata valutazione.
La distinzione giurisprudenziale tra eccesso nei mezzi ed errore nel fine non ha solo valore teorico. Essa segna il confine tra legittimità e responsabilità penale. Ed è proprio qui che emerge l’importanza della formazione.
La professionalità operativa non si improvvisa nei momenti di crisi: si costruisce ex ante, nell’addestramento, nello studio, nella ripetizione tecnica dei protocolli.
- LA TUTELA PENALE DELL’OPERATORE: I REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE
Le linee guida richiamano opportunamente le principali fattispecie penali poste a tutela dell’operatore di polizia:
- art. 336 c.p. – violenza o minaccia a pubblico ufficiale;
- art. 337 c.p. – resistenza a pubblico ufficiale;
- art. 339 c.p. – circostanze aggravanti;
- art. 341-bis c.p. – oltraggio a pubblico ufficiale;
- artt. 576 e 583-quater c.p. – aggravanti per omicidio e lesioni.
Il D.L. n. 48/2025 ha ulteriormente rafforzato tale tutela, aumentando le pene nei casi di violenza e resistenza nei confronti di agenti e ufficiali di polizia. Si tratta di un passaggio normativo significativo.
Aggredire un operatore di polizia significa aggredire lo Stato nel momento in cui esso si manifesta più concretamente: la presenza fisica dell’uniforme sul territorio. Tale tutela riguarda pienamente anche la Polizia Locale.
- I PROFILI OPERATIVI: GESTIONE, CONTENIMENTO E TUTELA SANITARIA
- L’APPROCCIO INIZIALE: COMUNICAZIONE E DE-ESCALATION
La prima risposta non è la coercizione, ma la relazione. Le linee guida pongono al centro l’approccio comunicativo: ascolto, empatia, linguaggio semplice, tono rassicurante, postura neutrale, osservazione attenta, controllo dell’ambiente. L’obiettivo non è persuadere, ma ridurre il livello di conflittualità.
Il passaggio dal “tu” al “noi”, l’uso del nome proprio, la riduzione degli stimoli esterni, la tecnica della triangolazione operativa: tutto concorre a disinnescare il rischio. L’operatore efficace non domina la scena imponendosi, ma governandola.
- GLI STRUMENTI DI CONTENIMENTO
Solo quando la comunicazione fallisce si passa alla coercizione. La progressione è nota:
- forza muscolare;
- manette di sicurezza;
- fasce in velcro;
- spray O.C.;
- sfollagente;
- taser;
- arma da fuoco.
L’arma non è un simbolo di potere, ma uno strumento di responsabilità. Più cresce il livello di offensività del mezzo, maggiore diviene il dovere di controllo giuridico e morale del suo utilizzo.
L’arma da fuoco resta ciò che deve essere: extrema ratio, mai automatismo operativo.
- LA TUTELA SANITARIA DEL SOGGETTO FERMATO
Un aspetto di straordinaria rilevanza riguarda la gestione sanitaria del soggetto contenuto. Le linee guida insistono su un punto essenziale: il contenimento non può trasformarsi in un fattore di rischio letale. Il decubito prono prolungato, la compressione toracica, il contenimento eccessivo nel tempo rappresentano condotte potenzialmente gravissime.
Il soggetto deve essere rapidamente posto in sicurezza, preferibilmente in posizione laterale, con immediato coinvolgimento del personale sanitario. La forza pubblica non sospende la dignità della persona. La tutela dell’incolumità riguarda anche chi oppone resistenza. Ed è proprio lì che si misura la civiltà giuridica di uno Stato.
- LA DOCUMENTAZIONE DELL’INTERVENTO: LA TUTELA POSTUMA DELL’OPERATORE
Esiste un errore culturale ricorrente: ritenere che l’intervento termini sul posto. Non è così.
Nell’attività di polizia contemporanea non basta operare bene. Occorre saper dimostrare di aver operato bene.
La relazione di servizio, l’annotazione di polizia giudiziaria, la verbalizzazione puntuale delle condotte, l’acquisizione di referti sanitari, l’eventuale estrazione delle immagini di videosorveglianza o bodycam rappresentano strumenti essenziali di tutela professionale.
L’intervento termina operativamente sulla strada, ma la sua legittimità si gioca spesso nelle aule giudiziarie. La memoria umana è fragile; il verbale ben redatto è difesa tecnica.
Chi non documenta, delega ad altri la ricostruzione dei fatti. E spesso lo fa a proprio danno.
- L’INTERVENTO DI POLIZIA NELL’ERA DELLA SORVEGLIANZA DIFFUSA
Vi è una dimensione dell’intervento di polizia che le linee guida presuppongono, ma che merita di essere esplicitata con maggiore chiarezza, specie in riferimento alla Polizia Locale: la dimensione mediatica.
Ogni intervento, oggi, può trasformarsi in pochi secondi in una narrazione pubblica. Telefoni cellulari, riprese video amatoriali, social network e piattaforme di condivisione istantanea impongono all’operatore un livello di consapevolezza decisionale che va ben oltre la corretta applicazione della norma. L’azione di polizia non viene più valutata soltanto nelle aule giudiziarie o negli uffici disciplinari: essa vive e, talvolta, muore nella percezione pubblica, nell’interpretazione emotiva di un fotogramma estrapolato dal contesto, nella narrazione di chi era presente come spettatore ma non come operatore.
Questo non significa che l’operatore debba agire in funzione della telecamera. Significherebbe tradire il mandato istituzionale. Significa, tuttavia, che la qualità dell’intervento, ovvero la gradualità, la proporzionalità, il controllo emotivo, il rispetto della persona anche quando oppone resistenza, non è più soltanto una questione di legalità, ma anche di legittimazione sociale della funzione di polizia.
La Polizia Locale è particolarmente esposta a questo fenomeno. Opera nei luoghi del vissuto quotidiano (mercati, piazze, parchi, condomini) e il suo intervento avviene sempre alla presenza di testimoni involontari. L’agente municipale che gestisce un soggetto non collaborativo in un luogo pubblico affollato non ha il beneficio dell’isolamento operativo. Agisce in trasparenza forzata, e quella trasparenza deve diventare un valore, non un vincolo.
In questa prospettiva, la bodycam non è soltanto uno strumento di tutela ex post: è la certificazione in tempo reale della correttezza operativa. L’operatore che documenta con la bodycam il proprio intervento non si difende da un’accusa futura. Di converso, afferma, nel momento stesso dell’azione, che non ha nulla da nascondere. È una dichiarazione di professionalità!
- LA CENTRALE OPERATIVA: L’INTERVENTO INIZIA PRIMA DELL’ARRIVO
Un errore concettuale frequentemente riscontrabile nella gestione degli interventi complessi consiste nel ritenere che l’azione di polizia abbia inizio soltanto con l’arrivo della pattuglia sul luogo dell’evento. In realtà, tale impostazione risulta fuorviante, poiché l’attività operativa prende forma ben prima, sin dalla fase della ricezione della segnalazione e della conseguente attivazione del dispositivo di risposta.
Le linee guida valorizzano esplicitamente il ruolo della Centrale Operativa come primo anello della catena decisionale. La raccolta accurata delle informazioni nella fase della chiamata (lo stato emotivo del soggetto, la presenza di armi o oggetti pericolosi, il contesto ambientale, l’eventuale storia pregressa del soggetto con le forze dell’ordine, la presenza di terze persone) consente alla pattuglia di arrivare già orientata, già preparata, già consapevole del livello di rischio che la attende.
La differenza tra un operatore che arriva impreparato e uno che arriva informato non si misura solo in termini di sicurezza personale: si misura in termini di qualità dell’intervento. Chi sa già che il soggetto è probabilmente in crisi psicotica modula il proprio approccio comunicativo ancor prima di scendere dal veicolo. Chi sa che il soggetto è aggressivo ma lucido organizza il dispositivo in modo diverso rispetto a chi si aspetta un episodio di degrado dovuto all’alcool.
Per la Polizia Locale questo aspetto riveste un’importanza del tutto particolare. Le centrali operative dei Corpi comunali sono spesso strutture snelle, a volte coincidenti con la stessa pattuglia in servizio. La tentazione di ridurre la fase di gestione della chiamata a un mero smistamento del servizio è comprensibile, ma pagata a caro prezzo sul campo. Investire nella qualità del primo contatto telefonico significa ridurre il rischio operativo ancor prima che la pattuglia accosti il veicolo.
La Centrale Operativa non è il retro della scena. È il primo atto dell’intervento.
- IL CONTENIMENTO E I SUOI RISCHI: UN APPROFONDIMENTO SANITARIO
Il paragrafo precedente ha già evidenziato la necessità che il contenimento non si trasformi in un fattore di rischio letale. Merita però un approfondimento autonomo, perché la dimensione sanitaria del contenimento fisico è forse l’aspetto maggiormente sottovalutato nella formazione operativa ordinaria e, al tempo stesso, quello con le conseguenze più irreversibili.
Le linee guida affrontano con rigore i rischi connessi alle tecniche di immobilizzazione. Accanto alla già menzionata pericolosità del decubito prono prolungato e della compressione toracica, il documento richiama l’attenzione su una serie di condizioni che rendono il soggetto contenuto fisiologicamente vulnerabile in modo acuto: l’asfissia posturale, determinata da posizioni che compromettono la meccanica respiratoria; le complicanze cardiocircolatorie che possono insorgere in soggetti in stato di agitazione estrema, soprattutto in combinazione con l’assunzione di stimolanti o cocaina; le crisi psichiatriche in corso di contenimento, nelle quali la restrizione fisica può paradossalmente amplificare il livello di terrore soggettivo del paziente, accelerando le risposte neurovegetative fino a esiti fatali.
Non si tratta di eventualità rare. Si tratta di meccanismi fisiologici noti, documentati dalla letteratura medica e già oggetto di procedimenti penali a carico di operatori di polizia in più Paesi europei. La loro conoscenza non è facoltativa: è parte integrante della preparazione professionale di chiunque eserciti funzioni coercitive.
Le linee guida indicano con chiarezza le contromisure: monitoraggio continuo del soggetto immobilizzato, limitazione rigorosa del tempo di contenimento in posizione a rischio, attenzione alle compressioni toraciche anche involontarie, rapido posizionamento laterale di sicurezza, coinvolgimento immediato del personale sanitario e coordinamento con il 118 nei casi che presentino anche un solo segnale di allerta. Non sono raccomandazioni precauzionali generiche: sono prescrizioni operative il cui mancato rispetto, in caso di evento avverso, sarà valutato come condotta colposa.
Per la Polizia Locale, che spesso opera senza il supporto diretto e immediato del personale sanitario delle Questure o dei reparti specializzati, questo aspetto assume una valenza ancora più pregnante. La formazione sanitaria di base — non come optional, ma come standard irrinunciabile — è oggi parte costitutiva della professionalità dell’operatore territoriale.
Contenere un soggetto non è solo un problema di forza. È anche un problema di medicina applicata all’emergenza. E ignorarlo non è imprudenza: è imperizia.
- RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Le linee guida del Dipartimento della Pubblica Sicurezza segnano un passaggio importante nella cultura operativa delle forze di polizia italiane. Esse affermano un principio fondamentale: l’autorità non coincide con la coercizione, ma con la capacità di esercitarla entro i limiti rigorosi della legge.
Per la Polizia Locale questo documento costituisce un riferimento prezioso. Non perché trasferisca automaticamente procedure pensate per altri contesti, ma perché restituisce un metodo: gradualità, proporzionalità, documentazione, tutela sanitaria, formazione continua.
Il buon operatore non è colui che usa meglio la forza, ma è colui che riesce ad evitarla quando ancora è possibile.
Non esiste autorità che resista nel tempo senza essere continuamente meritata. E per gli operatori di polizia, il modo in cui la si merita è noto: con la misura, con il metodo, con la coscienza del confine che non si deve attraversare.
L’operatore di polizia non è chiamato a scegliere tra fermezza e umanità. È chiamato a praticarle entrambe, simultaneamente.
Ed è proprio in questo equilibrio, difficile, quotidiano, silenzioso, che si riconosce la vera professionalità di chi serve lo Stato.










