Permesso provvisorio di guida

Permesso provvisorio

Il Ministero chiarisce la gestione nelle more del pronunciamento della Commissione.

Di Michele Mavino

La circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 maggio 2026 interviene sul tema del permesso provvisorio di guida rilasciato nelle more della visita presso la Commissione Medica Locale.

Il documento viene rilasciato a quei conducenti che devono sottoporsi ad accertamenti sanitari per il rinnovo o la conferma della patente, spesso in presenza di patologie, limitazioni o situazioni che richiedono una valutazione medico-legale specialistica. La problematica nasce dal fatto che i tempi delle Commissioni Mediche Locali non sempre sono compatibili con le esigenze di mobilità dell’utenza, e proprio per questo il legislatore e l’amministrazione hanno progressivamente costruito un sistema che consente al conducente di continuare temporaneamente a guidare in attesa della visita.

La circolare ha il pregio di chiarire diversi aspetti applicativi che negli ultimi anni avevano generato interpretazioni disomogenee sul territorio nazionale. In particolare, viene chiarito in maniera netta che il primo rilascio del permesso provvisorio può essere effettuato non soltanto dalle Commissioni Mediche Locali e dagli Uffici della Motorizzazione Civile, ma anche dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica delegati dall’interessato.

Questo passaggio non è affatto secondario, e si consolida la tendenza al “decentramento” delle attività amministrative legate alla patente di guida, con un alleggerimento del carico diretto sugli uffici pubblici e una maggiore facilità di accesso per il cittadino. Tuttavia, il Ministero introduce anche un elemento di attenzione molto importante. Fino al completamento del processo di transizione verso la cosiddetta “patente mobile”, il rilascio del permesso richiede ancora l’esibizione materiale del documento fisico di guida.

È un chiarimento apparentemente semplice, ma che rivela come la digitalizzazione dei titoli abilitativi sia ancora in una fase intermedia. In sostanza, l’amministrazione conferma che il sistema digitale non ha ancora sostituito integralmente il supporto materiale, con evidenti riflessi anche sull’attività di verifica documentale da parte degli operatori su strada.

Molto rilevante è poi la parte relativa alla modifica del permesso provvisorio. La circolare distingue infatti due situazioni profondamente diverse: da un lato il rinvio imputabile alla Commissione Medica Locale o alla necessità di ulteriori approfondimenti sanitari; dall’altro il rinvio richiesto dal conducente.

Nel primo caso, il sistema appare improntato ad una logica di tutela dell’interessato. Se il ritardo deriva dall’organizzazione della Commissione o dalla necessità di completare gli accertamenti, il cittadino può ottenere la modifica del permesso anche presso una diversa Commissione o presso la Motorizzazione Civile, purché produca un’attestazione che giustifichi il differimento e indichi la nuova data della visita.

Diverso è invece il caso in cui il rinvio sia imputabile al titolare della patente. Qui il Ministero assume una posizione molto più rigorosa, precisando che la modifica del permesso è possibile solo in presenza di esigenze comprovate e giustificabili.

È evidente, in questa scelta, la volontà di contrastare un fenomeno che negli anni aveva creato notevoli criticità, cioè quello dei rinvii strumentali delle visite mediche finalizzati esclusivamente a prolungare artificialmente la validità del permesso provvisorio e quindi la possibilità di continuare a circolare senza un effettivo controllo dell’idoneità psicofisica. La stessa circolare richiama espressamente la necessità di scoraggiare richieste dilatorie, evidenziando come tali comportamenti rischino di compromettere la funzione di tutela della sicurezza stradale propria del sistema sanitario di revisione dell’idoneità alla guida.

La circolare affronta inoltre gli aspetti strettamente operativi, chiarendo che le Commissioni Mediche Locali possono gestire direttamente le modifiche dei permessi attraverso il sistema informatico del CED della Motorizzazione. Anche questo elemento appare importante perché punta ad uniformare le procedure e a ridurre i margini di incertezza amministrativa.

Particolarmente interessante è poi il chiarimento finale relativo alla possibilità per la Commissione Medica Locale di esprimere un “giudizio non favorevole” al rilascio del permesso provvisorio. In sostanza, la prenotazione della visita non determina automaticamente il diritto ad ottenere il permesso temporaneo di guida. La Commissione mantiene infatti una piena discrezionalità tecnico-medica nel valutare se sussistano le condizioni minime di sicurezza per consentire comunque la circolazione del soggetto fino alla visita definitiva.

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