In caso di sinistro scatta la sanzione, ma non la rivalsa da parte dell’assicurazione.
Di Michele Mavino
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 13834 del 12 maggio 2026 affronta il tema della responsabilità civile automobilistica in relazione alla clausola assicurativa che esclude la copertura RCA nei casi di sinistro causato da conducente “non abilitato alla guida”, applicata ad un neopatentato che conduceva un veicolo con rapporto potenza/tara superiore ai limiti previsti dall’art. 117 del Codice della strada.
La pronuncia assume un rilievo notevole non soltanto per il settore assicurativo, ma anche per gli operatori di polizia stradale e per tutti coloro che si occupano di accertamento delle violazioni al Codice della strada, perché chiarisce in maniera molto netta la distinzione tra “guida senza patente” e “violazione delle limitazioni connesse alla patente posseduta”.
Nel caso esaminato dalla Corte, il conducente aveva regolarmente conseguito la patente B, ma da meno di un anno. Al momento del sinistro conduceva un’autovettura con potenza specifica superiore ai limiti consentiti ai neopatentati dall’allora vigente art. 117, comma 2-bis, C.d.S. Dopo aver risarcito i danni ai terzi, la compagnia assicuratrice aveva esercitato azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato sostenendo che la polizza escludeva la copertura quando il veicolo fosse guidato da soggetto “non abilitato alla guida”.
La Cassazione ribalta però completamente l’impostazione seguita dalla Corte d’appello, sviluppando un ragionamento giuridico molto rigoroso e, sotto il profilo sistematico, particolarmente convincente.
Il punto centrale della decisione è che il neopatentato, pur violando una prescrizione del Codice della strada, resta comunque titolare di una patente valida e corrispondente alla categoria del veicolo condotto. La Corte evidenzia infatti che l’art. 116 C.d.S. consentiva ai titolari di patente B la conduzione di autoveicoli fino a 3,5 tonnellate senza alcun riferimento alla potenza, mentre l’art. 117 introduceva soltanto una limitazione temporanea nei confronti dei neopatentati.
Da ciò deriva che la violazione dell’art. 117 C.d.S. non può essere equiparata alla mancanza di patente. La Corte sottolinea anche il forte divario sanzionatorio previsto dal legislatore tra le due fattispecie; da una parte la guida senza patente, punita severamente; dall’altra la violazione dei limiti di potenza per i neopatentati, sanzionata in modo decisamente meno grave.










