di Stefano MANINA
Portiamo oggi all’attenzione dei nostri lettori la circolare del Ministero dell’Interno prot 300/STRAD/1/0000013731/U/2026 DEL 12 MAGGIO 2026 con la quale vengono presentate le modifiche apportate al codice della strada dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione con modificazioni del decreto legge24 febbraio 2026, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno,
Le novità introdotte interessano gli artt. 7 e 158 del codice della strada e afferiscono:
- all’attività dei parcheggiatori abusivi
- alla sosta dei veicoli portavalori.
- In particolare con la modifica dell’art. 7 comma 15-bis, cambia il sistema sanzionatorio previsto per l’attività abusiva di parcheggiatore o di guardiamacchine.
Fermo restando la conferma della rilevanza penale del fatto quando è commesso con l’impiego di minori, la nuova formulazione dell’art 7 c 15 bis prevede un nuovo meccanismo sanzionatorio progressivo basato su tre livelli.
Alla prima violazione troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria invariata del pagamento da 769,00 a 3.095 Euro ( con p.m.r. di Euro 769,00 e sconto del 30% per pagamento entro 5 gg di Euro 538,30).
Virene invece previsto il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria quando, successivamente all’accertamento definitivo della prima violazione ne viene commessa un’altra;
Infine è prevista la configurazione di illeciti penali per i medesimi fatti che vengano commessi successivamente ( ovvero la terza volta) con la pena dell’arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell’ammenda da 3.000 a 8.000 euro.
In tutte le ipotesi è sempre disposta la confisca delle somme percepite.
Dal punto di vista operativo la circolare ricorda che per concretizzarsi l’ipotesi penale non è sufficiente la ripetizione della violazione per la terza volta, ma per espressa indicazione contenuta nella norma, la terza violazione deve essere successiva a quella in cui è stato applicato il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria.
- La seconda modifica intervenuta riguarda la sosta dei veicoli portavalori
Il legislatore è infatti intervenuto nuovamente sull’ art. 7 del codice della strada, unitamente all’art. 158 dello stesso codice,
In particolare, nell’art. 7, comma 1, lettera d), è stato aggiunto il numero 7-bis, con il quale è prevista la possibilità di riservare spazi per la sosta per i veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili.
Conseguentemente all’art. 158, comma 2, è stata aggiunta la lettera o-bis), che vieta la sosta nelle aree riservate al carico e scarico di tali veicoli con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 a euro 173 per i restanti veicoli.
In allegato la circolare in commento.










