di Stefano MANINA
Il 18 maggio scorso l’Aran ha fornito tre importanti orientamenti applicativi che vanno a dipanare importanti questioni del nuovo contratto del comparto funzioni locali 2022-2024 sottoscritto definitivamente solo lo scorso 23 febbraio.
La prima questione affrontata con l’orientamento Id: 37362 riguarda la possibilità per un ente di richiedere per esigenze organizzative ad un lavoratore a tempo parziale, il cui rapporto di lavoro è nato originariamente a tempo pieno, il rientro a tempo pieno.
Sulla questione Aran ha proprio fatto riferimento all’art. 53 del CCNL 23.02.2026, secondo il quale :
“La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.
I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa”.
Richiamata la disciplina contrattuale vigente l’Agenzia ha chiarito che l’ente può far valere un termine solo se, al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, tale termine era stato indicato nell’accordo individuale.
La seconda questione affrontata con l’orientamento Id: 37360 riguarda proprio alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dei compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di EQ, di cui all’art. 17 del nuovo CCNL 23.02.2026, la possibilità di erogare compensi di lavoro straordinario elettorale ai titolari di incarichi di E.Q. a prescindere dall’introito di risorse esterne, sia nel giorno del riposo settimanale che in un giorno diverso?
Sulla questione l’ARAN ha confermato che secondo la nuova disciplina contrattuale per tutte le consultazioni elettorali e referendarie i compensi per lo straordinario elettorale possono essere riconosciuti ai titolari di incarico di EQ, sia nei giorni diversi dal giorno del riposo settimanale, sia nel giorno del riposo settimanale anche in assenza della acquisizione delle risorse finanziate da Ente terzo ovvero come da prassi dalla Prefettura.
Sicuramente l’orientamento applicativo più significativo è però quello Id: 37357 relativo alla possibilità di erogare gli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate previsti dal CCNL 23.02.2026 senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni.
Sulla questione l’Aran ha sottolineato come per gli incrementi di cui all’ art. 58 comma 1 del nuovo CCNL l’importo annuo lordo pari allo 0,14% del m.s. dell’anno 2021 di riferimento per ciascuna amministrazione del Comparto delle Funzioni Locali è destinato, a decorrere dal 1/1/2024, ad incrementare la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79, del CCNL del 16 novembre 2022.
Pertanto qualora gli enti abbiano già chiuso e definito entrambe le annualità 2024 e 2025, gli importi di competenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del Fondo relativo all’anno 2026, quali residui anni precedenti, senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni.
Nel caso invece in cui gli enti, pur avendo chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, abbiano però previsto nel contratto integrativo che regola le predette due annualità una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti economici correlati alla performance, potranno invece erogare le relative somme quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione.
Invece per quel che concerne gli Incrementi art. 58 comma 2 del nuovo CCNL ai singoli viene ricono-sciuta la possibilità di incremento delle risorse variabili fino all’importo dell’0,22% del monte salari 2021 secondo la propria capacità di bilancio.
Tale incremento, non rientra nel limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.
Anche per tali importi relativamente alla competenza del 2025 valgono le stesse considerazioni sopra riportate.










