Rifiuti abbandonati

Chiarimenti su trasporto e classificazione.

Di Michele Mavino

La circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali del 21 maggio 2026 affronta un tema estremamente delicato, vale a dire quello della corretta gestione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, con specifico riferimento al trasporto e all’inquadramento nell’ambito delle categorie di iscrizione all’Albo.

Il documento si inserisce nel solco interpretativo già delineato dal Ministero della Transizione Ecologica nel 2021 e successivamente ribadito dal MASE nel 2023, confermando un principio ormai centrale nella disciplina dei rifiuti. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter, n. 4 del D.Lgs. 152/2006, devono essere qualificati come rifiuti urbani, anche quando originariamente derivano da attività produttive o presentano caratteristiche tipiche dei rifiuti speciali.

Si tratta di un chiarimento di notevole importanza pratica. Nella gestione quotidiana del territorio, infatti, capita frequentemente che vengano rinvenuti materiali abbandonati di provenienza apparentemente industriale, artigianale o edilizia, rispetto ai quali sorge il dubbio se il Comune possa intervenire nell’ambito del servizio pubblico di raccolta oppure se sia necessario attivare procedure tipiche dei rifiuti speciali. La circolare chiarisce che l’obbligo di rimozione in capo ai Comuni permane anche quando tali rifiuti sarebbero, “ab origine”, classificabili come speciali.

Il passaggio più interessante, però, riguarda la cosiddetta “classificazione a vista”. Il Comitato Nazionale richiama le Linee guida SNPA del 2021, precisando che, salvo alcune categorie particolarmente problematiche, come rifiuti combusti, materiali potenzialmente contenenti amianto, rifiuti sospetti o non chiaramente identificabili, è possibile procedere ad una classificazione immediata del rifiuto sulla base delle sue caratteristiche esteriori, purché esso sia palesemente non pericoloso e riconducibile alle tipologie contemplate dal recente D.M. 26 marzo 2026.

Questo aspetto assume un rilievo operativo enorme, perché consente di superare molte rigidità che, negli anni, avevano rallentato gli interventi di bonifica dei siti interessati da abbandoni incontrollati. La circolare, infatti, spinge verso un approccio pragmatico. Quando il rifiuto è chiaramente identificabile, omogeneo e classificabile con ragionevole certezza, l’operatore può attribuire direttamente il codice EER pertinente senza dover necessariamente ricorrere a preliminari attività analitiche di laboratorio.

Il documento mantiene tuttavia un’impostazione prudenziale sotto il profilo ambientale e sanitario. La possibilità di classificazione a vista non viene infatti estesa indiscriminatamente, ma resta subordinata alla capacità dell’operatore di individuare consapevolmente il corretto codice EER e di escludere situazioni di rischio o contaminazione.

Particolarmente significativa è poi la parte finale della circolare, nella quale il Comitato affronta il tema dell’utilizzo dei mezzi iscritti nelle categorie 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali per la raccolta dei rifiuti abbandonati. Tradizionalmente, infatti, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani opera mediante iscrizione in categoria 1, mentre le categorie 4 e 5 sono riferite al trasporto di rifiuti speciali, rispettivamente non pericolosi e pericolosi. Il Comitato riconosce però che tali mezzi offrono spesso maggiori garanzie tecniche e di sicurezza, soprattutto quando il rifiuto abbandonato presenta caratteristiche che richiedono particolari cautele nel trasporto.

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