La Corte dei conti apre agli aumenti negli enti locali.
Il principio ribadito dalla Corte dei conti della Puglia con la deliberazione n. 89 del 22 aprile 2026 è sicuramente destinato ad avere effetti concreti sulla gestione del personale negli enti territoriali.
La decisione affronta un tema particolarmente delicato per sindaci, dirigenti finanziari e responsabili del personale: il rapporto tra nuove assunzioni e incremento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In altre parole, la questione riguarda la possibilità — e in alcuni casi la necessità — di aumentare le somme dedicate alle indennità accessorie di dirigenti, elevate qualificazioni e dipendenti.
Per comprendere la portata della deliberazione bisogna partire dal quadro normativo vigente. Negli ultimi anni il legislatore ha imposto limiti stringenti alla crescita della spesa del personale, soprattutto per evitare squilibri nei bilanci pubblici.
Tra le disposizioni più rilevanti c’è l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017. La norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo determinato nel 2016.
In sostanza, il legislatore aveva congelato il cosiddetto “tetto” del salario accessorio, impedendo agli enti di aumentare liberamente le risorse dedicate alla contrattazione decentrata.
La ratio della disposizione era evidente: contenere la crescita della spesa corrente e impedire che gli aumenti salariali indiretti producessero effetti destabilizzanti sui conti pubblici.
Proprio per gestire questa trasformazione è intervenuto l’articolo 33 del decreto-legge 34/2019. La norma ha introdotto una deroga al rigido principio di invarianza della spesa previsto dal decreto legislativo 75/2017.
Secondo questa disposizione, il limite del trattamento accessorio può essere adeguato — sia in aumento sia in diminuzione —per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito al 2018.
Tradotto in termini pratici: se aumenta il numero dei dipendenti, possono crescere anche le risorse destinate al salario accessorio, purché venga mantenuto il medesimo valore medio individuale registrato nel 2018.
La Corte dei conti pugliese chiarisce che questa facoltà riguarda non soltanto il personale non dirigente, ma anche i dirigenti e le elevate qualificazioni.
Se il numero dei dipendenti in servizio cresce rispetto al 31 dicembre 2018, l’ente può adeguare il fondo accessorio mantenendo invariato il valore medio pro-capite.
In particolare, viene ribadito che il meccanismo derogatorio previsto dal decreto Crescita si inserisce nello stesso ambito applicativo della norma originaria che fissava il limite alla spesa.
Questo significa che il riferimento non è al singolo fondo o alla singola categoria professionale, ma alla spesa complessiva destinata al trattamento accessorio.
La Corte, tuttavia, richiama anche un principio fondamentale: l’aumento del salario accessorio non può avvenire in modo automatico e senza copertura finanziaria.
Nel parere viene infatti precisato che qualsiasi incremento di spesa deve trovare adeguata copertura negli strumenti di bilancio dell’ente e quindi gli enti dovranno comunque dimostrare sostenibilità finanziaria, compatibilità con gli equilibri di bilancio e rispetto dei principi generali di finanza pubblica.










