Procedimento disciplinari: utilizzabilità delle riprese e privacy

Videosorveglianza tribunale

Di Michele Mavino

L’ordinanza della Corte di Cassazione del 25 maggio affronta un tema di assoluta centralità nel diritto del lavoro contemporaneo, cioè il rapporto tra controlli difensivi del datore di lavoro, tutela della privacy del dipendente e utilizzabilità delle videoriprese ai fini disciplinari.

Il caso nasce dal licenziamento di una lavoratrice di un supermercato, accusata di aver consumato prodotti senza pagarli e di aver violato le norme igienico-sanitarie interne, fatti emersi attraverso telecamere installate da un’agenzia investigativa. La Corte d’Appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, sostenendo che le riprese fossero inutilizzabili perché effettuate senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro e soprattutto in assenza di un concreto “fondato sospetto” che giustificasse il ricorso ai cosiddetti controlli difensivi.

La Cassazione, pur non negando i limiti imposti dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, richiama però un principio molto importante. L’eventuale inutilizzabilità delle immagini non comporta automaticamente l’inesistenza del fatto disciplinare. Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare anche gli altri elementi probatori emersi nel processo, inclusa la sostanziale non contestazione dei fatti da parte della lavoratrice e le dichiarazioni rese da altri dipendenti coinvolti nella medesima vicenda.

L’ordinanza conferma l’orientamento secondo cui i controlli difensivi “in senso stretto” sono ammessi quando il datore di lavoro dispone di concreti indizi circa specifiche condotte illecite attribuibili a singoli lavoratori, ma non possono trasformarsi in una sorveglianza generalizzata dell’attività lavorativa. Il “fondato sospetto” rappresenta quindi il vero discrimine tra controllo lecito e controllo invasivo.

La decisione è particolarmente interessante anche sotto il profilo probatorio, perché evidenzia come nel processo civile e lavoristico la valutazione delle prove non possa arrestarsi alla sola questione della legittimità del mezzo di acquisizione, ma debba considerare l’intero quadro istruttorio. In altre parole, la Cassazione sembra affermare che la violazione delle regole privacy non determina necessariamente il venir meno di ogni possibile accertamento del fatto materiale.

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