Di Giuseppe Vecchio
Con la pronuncia n. 13102/2026, la Corte di Cassazione affronta un tema particolarmente delicato nella gestione del personale della Polizia Locale: la legittimità della mobilità interna e la natura dell’ordine di servizio con cui il Comandante dispone l’assegnazione del personale a diversi ambiti operativi del Corpo.
Il provvedimento si inserisce nel consolidato orientamento che valorizza i principi di “flessibilità organizzativa” propri del pubblico impiego contrattualizzato, dove non rileva il cambiamento di mansioni del dipendente che mantiene la medesima qualifica, la stessa area professionale e il medesimo trattamento economico.
Secondo la Cassazione, il mutamento dell’ambito operativo non assume rilievo giuridico qualora le nuove attività risultino comunque riconducibili alla classificazione professionale prevista dalla contrattazione collettiva e coerenti con la qualifica posseduta.
La Corte esclude pertanto che la professionalità maturata in uno specifico settore del Corpo possa tradursi in un diritto alla conservazione dell’incarico o della particolare specializzazione acquisita. L’eventuale esperienza sviluppata nei servizi specialistici pur rappresentando un patrimonio professionale dell’operatore eventualmente da valorizzare, non costituisce un limite all’esercizio del potere organizzativo dell’amministrazione.
La pronuncia richiama, sotto questo profilo, il principio di “ampia flessibilità” che ispira il d.lgs. n. 165/2001 e che costituisce uno degli elementi qualificanti del lavoro pubblico privatizzato, l’organizzazione delle risorse umane deve infatti rispondere prioritariamente alle esigenze funzionali dell’ente e al perseguimento del buon andamento dell’azione amministrativa.
Particolarmente significativo è il passaggio dedicato alla motivazione dell’ordine di servizio del Comandante.
La Cassazione afferma che l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 non prevede alcun obbligo di motivazione formale dell’atto con cui vengono formalizzate le mansioni del dipendente. Né tale obbligo può essere ricavato dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo contenuta nella Legge n. 241 del 1990.
Quando disciplina l’impiego del personale, il Comandante opera nell’ambito di un rapporto regolato prevalentemente dalle norme di diritto privato e l’ordine di servizio da questo punto di vista non costituisce quindi un provvedimento amministrativo in senso stretto, bensì un atto di gestione del rapporto di lavoro.
Ciò non significa, tuttavia, che il potere organizzativo sia sottratto a qualsivoglia controllo, ma la legittimità delle scelte datoriali continua a essere valutata alla luce del principio di correttezza di cui agli artt. 1175 del Codice Civile, in stretta connessione con il principio costituzionale di buon andamento sancito dall’art. 97 Cost.
Il principio che emerge dalla pronuncia è chiaro: nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoratore ha diritto alla tutela della propria qualifica professionale, non alla permanenza in uno specifico settore operativo e la mobilità interna rappresenta una legittima espressione del potere organizzativo dell’amministrazione non richiedendo una motivazione formale dell’ordine di servizio.










