Videopodcast – Gli orientamenti Aran su lavoro domenicale, compensi istat, maturazione del buono pasto in smart-working e aspettativa

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di Stefano MANINA

Negli scorsi giorni l’Aran ha pubblicato sul proprio sito una serie di orientamenti applicativi che sono andati a chiarire la corretta interpretazione di diversi istituti contrattuali alcuni dei quali vanno ad interessare in modo diretto e pregnante il personale di polizia locale.

Sicuramente quello che tocca più da vicino l’organizzazione lavorativa dei Comandi di PL e quello relativo al lavoro prestato di domenica in occasione del giorno di riposo settimanale per particolari esigenze di servizio.

Nello specifico Aran analizza il caso in cui le ore di servizio prestate non corrispondano a tutto il turno ma siano solo 3 analizzando quale sia il corretto computo dell’orario di lavoro previsto per la settimana in cui effettua il riposo compensativo.

Secondo Aran la nuova disciplina introdotta dall’art. 26, comma 1, del CCNL 2022-2024 sulla base delle previsioni del D.Lgs 66/2003 in materia di pause e riposi ha la ratio non della remunerazione del tempo, ma la salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore, costituenti beni primari di rango costituzionale.

Infatti la disposizione di legge in questione non entra nel merito delle modalità di computo dell’orario di lavoro e pertanto il riposo compensativo non potrà comportare una riduzione dell’orario relativo alla settimana in cui lo stesso viene goduto.

Stabilito il principio l’orientamento Aran porta ad uso degli Enti Locali alcuni esempi pratici per l’attuazione di quanto enunciato.


Caso 1: lavoratore che viene chiamato a prestare 3 ore nella giornata del riposo settimanale;

allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 3 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell’orario settimanale:

• se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario  teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un debito di 3 ore (6 ore teoriche meno
tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura;
• se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore, allo stesso rimarrà comunque un debito di 6 ore (9 ore teoriche meno
tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura.
Caso 2: lavoratore che viene chiamato a prestare 10 ore nella giornata del riposo settimanale;
allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 10 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell’orario:
• se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 4 ore (6 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura;

• se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 1 ora (9 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura.

Con l’orientamento Id: 37485 Aran analizza invece la previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per motivi personali, e alla corretta interpretazioe in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo.

Richiamando così la norma contrattuale secondo la quale “L’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, Aran conferma che per calcolare il periodo di comporto si deve retroagire di 3 anni di calendario e che eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quanto il periodo di comporto, non è il triennio di osservazione, ma i 18 mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente (100%-90%-50%).

Di specifico interesse alla luce del frequente coinvolgimento tra il personale dipendente degli enti locali proprio degli operatori di pl è la questione analizzata dall’orientamento Id: 37483 relativa ai compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche censimenti ISTAT.

Sul punto l’Agenzia richiama la disposizione contrattuale contenuta all’art. 70- ter “Compensi ISTAT”, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2028 del 21.5.2018, che recita testualmente:

“1.Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.

2.Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota  parte  del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).”

Ciò detto viene evidenziato come gli specifici compensi finalizzati a  remunerare prestazioni rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, debbano otrovare copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat confluita nel Fondo Risorse decentrate.

Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione di tali trattamenti essi vanno rimandati alla contrattazione collettiva integrativa mentre le modalità di rilevamento di dette attività attraverso bollatura o meno costituiscono meramente misure di natura gestionale di prerogativa datoriale, rispetto alle quali  il CCNL non entra nel merito.

Ultima questione affrontata con l’orientamento Id: 37481 riguarda le condizioni per la maturazione del buono pasto in caso di lavoro da remoto e di lavoro agile che come è noto è stato previsto per la prima volta dall’aty 41 comma 3 bis del CCNL 2022-2024

Sull’argomento Aran osserva come il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione.

Conseguentemente la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza.

Il tutto consente di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.

Pertanto per il lavoro agile non essendo prevista la misurazione dell’orario di lavoro, non può essere previsto alcun rilevamento della pausa ai fini della maturazione del buono pasto;

Diversamente per il lavoro da remoto, trattandosi di una modalità prestazionale che, da un puto di vista dell’orario e delle pause, è assoggettata alle stesse regole del lavoro in presenza è necessario rilevare la pausa con gli strumenti e le modalità previste dall’amministrazione.

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