Disponibile il dossier del Senato con il riassunto e la spiegazione dei contenuti.
l dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato del 13 luglio 2026 offre un quadro aggiornato del disegno di legge A.S. n. 1903, recante la delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale. Il provvedimento, già approvato dalla Camera il 14 maggio 2026, punta a superare l’impianto della legge n. 65 del 1986, costruendo una nuova cornice giuridica nazionale coerente con l’evoluzione sostanziale che le funzioni della polizia locale hanno conosciuto negli ultimi quarant’anni.
Senza entrare nel merito di un giudizio politico, storico e funzionale, ci limitiamo qui a riportarne i principali contenuti.
Il punto centrale della riforma è il tentativo di definire con maggiore precisione ruolo, funzioni e specifica professionalità degli operatori di polizia locale, mantenendo ferma la distinzione costituzionale tra ordine pubblico e sicurezza, di competenza statale, e polizia amministrativa locale. La prospettiva è però quella di rafforzare il modello della sicurezza integrata, rendendo più strutturata la collaborazione con le Forze di polizia dello Stato.
Tra i contenuti di maggiore interesse vi sono la ridefinizione delle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, la disciplina delle funzioni e dei requisiti di accesso all’incarico di comandante, nonché la valorizzazione dell’esperienza maturata all’interno dei corpi di polizia locale. Sul piano contrattuale, viene affidata alla contrattazione collettiva la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e delle relative progressioni di carriera.
Particolarmente significative sono poi le previsioni in materia di tutela del personale. La delega interviene sul riconoscimento della causa di servizio, sull’equo indennizzo e sulla disciplina assicurativa e infortunistica, prevedendo specifiche classi di rischio. Anche il DVR degli enti locali dovrà considerare espressamente i rischi di aggressione, colluttazione e minaccia armata connessi, tra l’altro, a TSO e ASO, posti di controllo, rilievo dei sinistri, sicurezza urbana e contrasto allo spaccio.
Importante anche la previsione del patrocinio legale a carico dell’ente per i fatti commessi in servizio e connessi all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, ferma la rivalsa in caso di responsabilità per fatto doloso.
Sul versante operativo, la riforma punta al collegamento delle sale operative della polizia locale con il NUE 112, amplia la prospettiva di accesso e alimentazione del CED interforze e riconosce l’accesso ai sistemi informativi automatizzati del PRA e della Motorizzazione. Viene inoltre affrontata organicamente la disciplina dell’armamento individuale e di reparto, comprese le armi a impulsi elettrici e gli strumenti di autodifesa, nonché l’addestramento, l’uso e il porto delle armi.
I futuri regolamenti di servizio dovranno inoltre disciplinare dotazioni di autotutela quali giubbotti antitaglio e antiproiettile, strumenti di contenzione, caschi, scudi e dispositivi di videosorveglianza indossabili – le bodycam. Sono ridefinite anche le ipotesi di operatività fuori territorio, comprese le operazioni conseguenti alla flagranza, le missioni per calamità e i servizi svolti sulla base di accordi tra amministrazioni.








