Non è sufficiente dichiararla nel corpo del verbale
Di Giacomo Pellegrini
In presenza di una contestazione relativa all’affidabilità dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento della velocità, spetta alla Pubblica Amministrazione dimostrare la regolarità dello strumento mediante la documentazione relativa all’omologazione, alla taratura e alle verifiche periodiche di funzionalità, dal momento che la mera indicazione contenuta nel verbale non è da ritenersi sufficiente. E’ questo il sunto di una sentenza di appello del Tribunale di Frosinone (n°504/2026 del 16.07.2026) avverso una sentenza del Giudice di Pace con la quale era stata confermata la validità di un verbale di contestazione per eccesso di velocità e che in secondo grado è invece stata completamente ribaltata, con conseguente annullamento del verbale stesso e condanna alle spese della parte resistente.
Nella sentenza si legge infatti che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, spetta all’organo cui dipende l’organo accertatore “…fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultimo fede privilegiata”.
Tra le righe della sentenza, non manca pertanto un richiamo alla diatriba omologazione/approvazione delle strumentazioni di controllo elettronico della velocità, inserendosi questa decisione nelle linea giurisprudenziale marcata, se non in maniera comunque totalizzante, dalla Corte di Cassazione, dal momento che viene fatto riferimento all’ordinanza della Corte di cassazione Sezione II civile, 26 maggio 2025, n. 13996, secondo la quale l’accertamento effettuato mediante un apparecchio di rilievo elettronico della velocità approvato, ma non debitamente omologato, è da ritenersi illegittimo. In tutto questo il giudice non ha comunque basato la propria decisione esclusivamente su tale questione, ora definita con l’entrata in vigore, a partire dal 12 luglio 2026, del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 8 giugno 2026, ma ha evidenziato proprio l’obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza e liceità delle impiego di tali strumentazioni.










