Incarichi extra negli Enti Locali

Corte dei conti

La Corte dei Conti mette dei paletti strettissimi.

Di Michele Mavino

Fino a che punto un dipendente comunale a tempo pieno può svolgere, con l’autorizzazione dell’amministrazione, un’attività lavorativa retribuita presso un soggetto privato, soprattutto quando questa attività, pur qualificata come occasionale, tende a ripetersi negli anni?

Il quesito nasce dal Comune di Spinea, che chiede alla Corte se possa essere autorizzato un dipendente a tempo pieno e indeterminato a svolgere un’attività extra-lavorativa presso la stessa azienda privata o lo stesso studio professionale per più anni consecutivi, seppure soltanto in alcuni periodi dell’anno. Il Comune ipotizza alcune cautele, ra cui la dichiarazione annuale sull’assenza di conflitti di interesse, limitazione temporale dell’attività, assenza di partita IVA o iscrizione ad albi professionali e comunicazione dei compensi percepiti.

La Corte, in realtà, non entra direttamente nel merito del quesito, perché lo dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo. La materia riguarda infatti il rapporto di lavoro e la disciplina del personale e non presenta quel collegamento diretto con la contabilità pubblica e con gli obiettivi di contenimento della spesa che consentirebbe l’esercizio della funzione consultiva della magistratura contabile.

La parte più interessante della deliberazione viene però subito dopo. Pur dichiarando inammissibile la richiesta, infatti, la Sezione ritiene opportuno fornire alcune indicazioni generali che, di fatto, costituiscono un utile orientamento operativo per i Comuni.

Il punto di partenza rimane l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, letto insieme agli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957. Il dipendente pubblico a tempo pieno è soggetto al principio di esclusività e non può esercitare attività che si pongano in una situazione di incompatibilità con il rapporto di pubblico impiego. L’art. 60, in particolare, vieta l’esercizio del commercio, dell’industria e delle professioni, nonché l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati. La Cassazione ha ricondotto espressamente tale disciplina al principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente sancito dall’art. 98 Cost.

Non basta, quindi, qualificare formalmente un’attività come “occasionale” perché essa diventi automaticamente autorizzabile. L’amministrazione deve effettuare una valutazione sostanziale e preventiva, verificando non soltanto l’assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, ma anche la compatibilità dell’incarico con i compiti istituzionali e con il corretto svolgimento della prestazione lavorativa. L’ente deve inoltre conoscere con precisione oggetto, durata e compenso dell’incarico, elementi che presuppongono una puntuale delimitazione dell’attività da autorizzare.

La reiterazione nel tempo dello stesso incarico presso il medesimo soggetto privato non può essere considerata un elemento irrilevante. La Corte non afferma espressamente che un incarico ripetuto per più anni sia automaticamente vietato, perché, come detto, non decide il quesito nel merito. Tuttavia, l’insistenza sulla necessità di verificare natura, durata, contenuti e compatibilità effettiva dell’incarico suggerisce chiaramente che l’amministrazione non possa limitarsi a rinnovare annualmente un’autorizzazione sulla base della semplice dichiarazione di “occasionalità”.

In altri termini, conta la sostanza del rapporto più della denominazione attribuitagli. Un’attività che si ripete sistematicamente ogni anno, presso lo stesso soggetto e magari con modalità sostanzialmente analoghe, richiede una particolare attenzione perché potrebbe progressivamente assumere caratteristiche difficilmente conciliabili con la natura realmente occasionale dell’incarico e, nei casi più evidenti, avvicinarsi alle incompatibilità previste dall’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957.

La deliberazione costituisce quindi un utile richiamo per gli uffici del personale: l’autorizzazione ex art. 53 non deve trasformarsi in un adempimento meramente formale. Occorre adottare criteri oggettivi e predeterminati e svolgere, per ciascun incarico, una verifica effettiva sulla compatibilità soggettiva e oggettiva, sull’assenza di conflitti di interesse e sull’assenza di conseguenze negative per il servizio. Del resto, proprio la giurisprudenza richiamata dalla Corte sottolinea che gli obblighi di comunicazione servono a consentire all’amministrazione di valutare sia l’effettiva autorizzabilità dell’incarico sia la sua compatibilità con il proficuo svolgimento del rapporto di lavoro pubblico.

In conclusione, la Corte dei conti non stabilisce un numero massimo di anni né introduce un divieto automatico di reiterazione degli incarichi occasionali, ma il messaggio che emerge dalla deliberazione è comunque piuttosto netto: quanto più l’attività esterna diventa stabile, ripetitiva e collegata allo stesso committente privato, tanto più approfondita dovrà essere la valutazione dell’amministrazione, evitando che dietro la veste formale dell’incarico occasionale si consolidi, nella sostanza, un secondo rapporto lavorativo incompatibile con il principio di esclusività del pubblico impiego.

Condividi questo articolo!

Attiva il servizio per il tuo ente

L’accesso ai contenuti riservati è dedicato agli enti convenzionati. Per attivare un account o ricevere informazioni, contatta DEDA: ti seguiremo noi nella procedura di attivazione.

Scrivi a DEDA
oppure scrivi a: sales.incloud@civilianext.it