L’eventuale successiva e immediata identificazione corretta non cancella la condotta già realizzata.
Di Michele Mavino
La Corte di Cassazione, Sezione V penale, con sentenza n. 22046/2026, decisa il 30 aprile 2026, torna sul reato di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, previsto dall’art. 495 c.p., offrendo un chiarimento particolarmente utile anche sul piano operativo per gli organi di polizia.
Il caso nasce da un controllo effettuato dalla polizia nei confronti di un soggetto che, invitato a fornire le proprie generalità, aveva dichiarato dati anagrafici diversi da quelli reali. Le generalità fornite corrispondevano peraltro a quelle di una persona con precedenti penali e, a seguito della successiva perquisizione del veicolo, sotto il sedile di guida veniva rinvenuta una carta d’identità che consentiva di ricostruire la vera identità dell’interessato.
Tra l’altro, l’imputato si trovava sottoposto agli arresti domiciliari e, al momento del controllo, era fuori dall’abitazione nella quale avrebbe dovuto trovarsi. Secondo i giudici di merito, pertanto, le false generalità erano state fornite proprio allo scopo di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla violazione della misura cautelare.
La parte più interessante della pronuncia riguarda la tesi difensiva secondo cui non sarebbe stato configurabile il reato di cui all’art. 495 c.p., considerando anche che la vera identità dell’interessato era facilmente accertabile attraverso il documento successivamente rinvenuto. La Cassazione respinge nettamente questa impostazione.
Il principio affermato è che il reato si consuma nel momento stesso in cui vengono rese al pubblico ufficiale le false dichiarazioni relative all’identità personale. Non assume quindi rilievo decisivo il fatto che, immediatamente dopo, la polizia riesca a individuare la vera identità del soggetto. L’art. 495 c.p., osserva la Corte, tutela infatti la fede pubblica e la condotta assume rilevanza penale per il contenuto stesso della dichiarazione falsa. Una volta che il soggetto, richiesto delle generalità, fornisce consapevolmente dati identificativi non corrispondenti al vero, la fattispecie è perfezionata.
Non è quindi determinante che il soggetto abbia con sé un documento autentico, che la fotografia consenta di individuarlo, che le banche dati permettano rapidamente di risalire alle corrette generalità o, più in generale, che la falsità sia facilmente smascherabile. La Cassazione richiama sul punto un orientamento già consolidato, secondo il quale la consumazione prescinde sia dalla consapevolezza del pubblico ufficiale circa la falsità delle dichiarazioni, sia dalla possibilità per quest’ultimo di accertare autonomamente la reale identità del dichiarante.
Nel caso concreto era stata riconosciuta la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 2, c.p., in quanto le false generalità erano state dichiarate allo scopo di sottrarsi alle conseguenze derivanti dall’evasione dagli arresti domiciliari. La Corte valorizza il nesso funzionale tra le due condotte, visto che l’imputato, trovato fuori dal luogo nel quale avrebbe dovuto eseguire la misura cautelare, aveva fornito un’identità diversa proprio per eludere il controllo ed evitare le conseguenze della violazione.










