La revoca dell’incarico al comandante non basta a fondare la responsabilità del sindaco

Corte dei conti

Di Michele Mavino

La sentenza n. 60/2026 della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, offre alcuni spunti particolarmente interessanti sul delicato rapporto tra poteri del sindaco, organizzazione della Polizia locale e responsabilità erariale.

La vicenda nasce dalla condanna pronunciata in primo grado nei confronti del sindaco di un comune abruzzese, chiamato a rispondere del danno subito dall’ente a seguito del risarcimento riconosciuto, in sede civile, all’ex comandante della Polizia municipale per il demansionamento subito. Il giudice contabile territoriale aveva individuato proprio nella revoca dell’incarico uno degli elementi centrali della condotta causativa del danno, condannando il sindaco al pagamento di 56.800 euro.

La Corte centrale ribalta però completamente questa impostazione. Il punto centrale della decisione riguarda anzitutto l’autonomia del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile rispetto a quello civile. Secondo i giudici d’appello, il primo giudice, pur affermando formalmente tale autonomia, aveva finito per recepire sostanzialmente le conclusioni del giudice del lavoro senza verificare autonomamente se il danno fosse effettivamente riconducibile alla condotta del sindaco.

Il dipendente era inquadrato nella categoria giuridica D1, mentre, a seguito della riorganizzazione dell’ente, il posto di comandante era stato previsto in categoria D3. Le progressioni economiche conseguite dal dipendente non potevano modificare il suo inquadramento giuridico. L’incarico era stato quindi mantenuto solo temporaneamente, attraverso successive proroghe, nelle more della riorganizzazione. Da qui la conclusione della Corte secondo cui la successiva revoca dell’incarico non poteva essere considerata, di per sé, illegittima.

Ma il passaggio più interessante, anche sul piano operativo, riguarda la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. Le ulteriori condotte che avevano determinato il concreto demansionamento del dipendente – esclusione da determinate attività, assegnazione di compiti esecutivi, privazione di una postazione di lavoro e altre scelte organizzative – appartenevano alla sfera gestionale degli uffici e non risultavano documentalmente riconducibili al sindaco. La Corte osserva anzi che pretendere una sua ingerenza nella gestione del personale avrebbe rischiato di porsi in contrasto proprio con il principio di separazione delle competenze.

Secondo la Corte, quindi, l’esistenza di un danno per il Comune non determina automaticamente la responsabilità erariale dell’organo politico. Occorre dimostrare puntualmente che quel danno sia causalmente riconducibile a una specifica condotta dell’amministratore e che ricorrano gli ulteriori elementi della responsabilità amministrativo-contabile. Nel caso concreto questa prova non è stata raggiunta. La Corte ha quindi accolto l’appello, riformato integralmente la decisione di primo grado e assolto il sindaco.

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