La patente e un documento di guida

L’uso promiscuo del veicolo in famiglia non può mai essere una giustificazione.

Con l’ordinanza n. 13059/2026, pubblicata il 6 maggio 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione torna su due questioni operative particolarmente rilevanti nell’applicazione dell’art. 126-bis del Codice della strada, cioè la giustificazione dell’impossibilità di identificare il conducente e la decorrenza dei termini quando la violazione presupposta sia stata oggetto di opposizione.

La vicenda riguardava quattro verbali elevati dal Comune di Milano per omessa comunicazione dei dati del conducente. La proprietaria aveva risposto all’invito sostenendo di non essere in grado di individuare chi si trovasse alla guida, poiché il veicolo era utilizzato dai familiari – marito e figli – mentre lei si trovava a Roma per lavoro. Una giustificazione ritenuta sufficiente dal Giudice di pace, ma non dal Tribunale e, infine, dalla Cassazione.

Sul primo punto, la Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato: sul proprietario grava un preciso dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria dell’identità di chi utilizza il proprio veicolo. Tale obbligo non viene meno semplicemente perché l’automobile è utilizzata promiscuamente all’interno della famiglia. Per sottrarsi alla sanzione occorre dimostrare un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile, provando inoltre di avere adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per mantenere il controllo sull’utilizzo del mezzo. Nel caso concreto tale prova non era stata fornita.

Vi è un secondo principio affermato dalla Cassazione. Quando il verbale relativo alla violazione presupposta viene impugnato, la violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati si perfeziona soltanto dopo la definitiva conclusione, con esito sfavorevole per l’opponente, del relativo procedimento. La Corte precisa che tale momento coincide con il passaggio in giudicato formale della sentenza, richiamando espressamente Cass. n. 24012/2022 e n. 3022/2024. Da quel momento si sviluppa la nuova sequenza procedimentale: 90 giorni per l’amministrazione per formulare il nuovo invito e 60 giorni per l’interessato per rispondere.

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