Per la Cassazione il falso non diventa innocuo solo perché la dichiarazione non incide sul beneficio richiesto.
Di Michele Mavino
Con la sentenza n. 32893/2026, depositata dalla Quinta Sezione penale, la Corte di Cassazione torna sul delicato rapporto tra dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 e il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico previsto dall’art. 483 c.p. La decisione prende le mosse dalla condanna di un soggetto che, nell’ambito di una domanda finalizzata all’accesso a finanziamenti, aveva dichiarato l’assenza di procedimenti pendenti, nonostante ne esistesse uno a carico della società della quale era amministratore unico. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione del Tribunale, che aveva riqualificato l’originaria contestazione ex art. 316-ter c.p. nel reato di cui all’art. 483 c.p.
Il principio dal quale muove la Cassazione prevede che la dichiarazione sostitutiva non rappresenta una semplice comunicazione proveniente dal privato, ma assume una specifica funzione certificativa all’interno del sistema delineato dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Corte richiama infatti il proprio consolidato orientamento secondo cui integra il falso ideologico del privato in atto pubblico la falsa dichiarazione contenuta in una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000. Il collegamento tra l’art. 76 del Testo unico sulla documentazione amministrativa e l’art. 483 c.p. comporta che il privato, quando autocertifica stati, qualità personali o fatti per i quali l’ordinamento attribuisce alla dichiarazione una funzione probatoria, assume un preciso obbligo giuridico di veridicità.
Nel caso esaminato, la difesa sosteneva, in sostanza, che l’assenza di procedimenti pendenti non costituisse nemmeno un requisito necessario per ottenere il finanziamento. Da qui la tesi secondo cui la dichiarazione mendace avrebbe dovuto essere considerata sostanzialmente inutile e, conseguentemente, penalmente irrilevante. La Cassazione respinge questa impostazione. Il modulo sottoscritto dall’imputato prevedeva espressamente l’attestazione circa l’insussistenza di procedimenti pendenti e richiamava gli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000. Per la Corte, pertanto, era irrilevante che la circolare ministeriale di riferimento non contemplasse l’assenza di tali procedimenti come requisito necessario per accedere al finanziamento.
L’offensività della falsità non deve essere valutata esclusivamente sulla base del risultato finale del procedimento amministrativo. Non è sufficiente affermare che, anche dichiarando il vero, il privato avrebbe comunque ottenuto il beneficio, l’autorizzazione o il provvedimento richiesto. Il bene giuridico tutelato è infatti anche la pubblica fede, ossia l’affidabilità della funzione documentale e probatoria che l’ordinamento attribuisce alla dichiarazione.
La Cassazione lo afferma con particolare chiarezza quando precisa che l’irrilevanza caratteristica del falso innocuo non riguarda le eventuali conseguenze pratiche della dichiarazione, bensì “il senso dell’atto in sé, considerato nella sua funzione attestativa”.
Quando il falso può essere davvero “innocuo”
La decisione consente quindi di mettere a fuoco una distinzione importante. Il falso innocuo ricorre quando la falsità è del tutto irrilevante rispetto al significato dell’atto e alla sua funzione documentale. Diverso è sostenere che la dichiarazione falsa non abbia concretamente determinato un vantaggio oppure che il procedimento avrebbe avuto lo stesso esito anche in presenza di una dichiarazione veritiera. La Corte distingue inoltre il falso innocuo dal falso grossolano e dal falso inutile il primo riguarda una falsificazione macroscopicamente riconoscibile e quindi incapace di ingannare, il secondo concerne invece una falsità che ricade su un atto, o su una sua parte, priva di effettiva valenza probatoria.
Nel caso affrontato dalla sentenza n. 32893/2026, invece, la dichiarazione aveva proprio la funzione di attestare l’esistenza o meno di un determinato fatto. Era dunque dotata di capacità decettiva e astrattamente idonea a ledere la pubblica fede, indipendentemente dal fatto che l’informazione fosse decisiva ai fini della concessione del finanziamento.
L’elemento soggettivo: non basta invocare l’errore
Altrettanto interessante è il passaggio dedicato al dolo. L’imputato aveva evidenziato che dai certificati acquisiti non risultava la pendenza del procedimento. La Cassazione, tuttavia, considera decisiva la circostanza che egli avesse ricevuto pochi mesi prima una serie di atti relativi proprio a quel procedimento, tra cui l’invito a presentarsi per l’interrogatorio e, successivamente, l’avviso di conclusione delle indagini e quello relativo alla fissazione dell’udienza preliminare.
La Corte richiama quindi il principio secondo cui chi abbia ricevuto notizia della pendenza di un procedimento non può limitarsi a fare affidamento sull’eventuale mancata indicazione dello stesso in una certificazione, ma è tenuto a effettuare un doveroso controllo sulla sua eventuale definizione. Particolarmente significativo è il richiamo alla possibilità che il reato sia integrato anche attraverso il dolo eventuale. La responsabilità può essere esclusa quando la falsa dichiarazione sia effettivamente frutto di mera colpa, ma non quando il dichiarante, pur essendo consapevole degli elementi che dovrebbero indurlo a verificare la situazione, accetti sostanzialmente il rischio di attestare una circostanza non vera.










