Le garanzie difensive possono essere validamente date dal personale sanitario.
Di Giovanni Paris
La sentenza della Corte di Cassazione Penale n° 37804/26 stabilisce che in occasione di un prelievo ematico disposto per verificare la guida in stato di ebbrezza, il prescritto avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere validamente comunicato anche dal personale sanitario incaricato, il quale agisce in qualità di ausiliario delle forze dell’ordine. Tale informazione non richiede formule rigide o la forma scritta, purché risulti comprensibile, venga fornita tempestivamente prima dell’accertamento e sia adeguatamente documentata all’interno degli atti processuali. La pronuncia chiarisce inoltre che il consenso al trattamento medico e l’avviso di garanzia costituiscono due adempimenti
formalmente distinti, la cui corretta conservazione garantisce la legittimità probatoria dell’intera attività d’indagine.
Di seguito l’analisi, la check list e le diapositive.










