di Stefano MANINA
Come rimarcato nei precedenti approfondimenti il Capo IV del Titolo I rubricato appunto DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E DELLE ATTIVITÀ AUSILIARIE, dopo aver con gli articoli 26 e 27 ripreso i vecchi articoli 11 e 12 e individuato i servizi e organi di polizia stradale dedica alcuni articoli per meglio dettagliare e declinare i compiti e i poteri specifici riconosciuti a tali figure.
Primo fra tutti è l’articolo 29 rubricato Funzioni e compiti strumentali all’esecuzione dei servizi di polizia stradale in generale che sussume al suo interno concetti e facoltà in parte già presenti in ordine sparso nel vecchio codice in particolare agli articoli 192, 180 e 167 e 179.
Nel dettaglio la norma per prima cosa riprende il vecchio articolo 192 prescrivendo che per l’esecuzione dei servizi di polizia stradale gli organi di polizia stradale possono:
a) intimare l’ALT a tutti gli utenti della strada per l’esecuzione delle attività di controllo mediante segnalazioni manuali quando sono in uniforme ma anche in borghese con l’impiego dell’apposito segnale distintivo.
b) richiedere a tutti gli utenti della strada di esibire ogni documento finalizzato al controllo della circolazione.
c) richiedere l’esibizione di autorizzazioni o concessioni.
d) richiedere l’esibizione del segnale mobile di pericolo ma anche degli altri equipaggiamenti che, ai sensi delle devono trovarsi a bordo del veicolo per essere utilizzati dal conducente o dai passeggeri quindi anche per esempio il giubbottino rifrangente.
e) procedere ad ispezioni di veicoli, compresi quelli destinati a privata dimora, si pensi agli autocaravan quando si trovano in circolazione sulla strada, al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo.
f) procedere ad ispezioni di ogni luogo, diverso dalla privata dimora, al fine di verificare l’osservanza delle norme del presente codice relative alla costruzione o manutenzione delle strade, di accessi, di siepi, di piantagioni, della pubblicità e dell’occupazione del suolo stradale e delle relative pertinenze.
g) nel rispetto della riservatezza personale effettuare riprese fotografiche, video o registrazioni audio allo scopo di accertare violazioni.
h) richiedere a tutti gli utenti della strada di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito loro consegnato o notificato, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative o della rilevazione di sinistri Tuttavia rimane il divieto di procedere con l’invito a presentarsi per esibire i documenti quando l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici salvo che l’accesso non sia al momento tecnicamente possibile;
i) effettuare prelievi di campioni di cose, merci o di sostanze trasportate sui veicoli o in luoghi, diversi dalla privata dimora, che formano oggetto di occupazione o deposito sul suolo stradale. L’esito dell’analisi dei campioni prelevati va comunicato insieme al verbale di contestazione della violazione.
l) ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o gli pneumatici, ovvero le caratteristiche costruttive o di equipaggiamento essenziali per la sicurezza, presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza,
m) ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
Viene confermata la facoltà di istituire posti di blocco e posti di controllo utilizzando mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di sinistri, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l’ordine intimato.
Acceso e utilizzo delle banche dati.
Il codice esplicita poi che tutti gli organi di polizia stradale possono accedere gratuitamente all’Archivio Nazionale dei Veicoli e all’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida nonché a tutte le altre banche dati o archivi, gestiti da pubbliche amministrazioni.
Rimozione dei veicoli parcheggiati.
Viene esplicitato che fuori dai casi previsto di rimozione forzata gli organi di polizia stradale possono procedere alla rimozione del veicolo in tutti i casi in cui la sosta dello stesso costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non possa essere spostato dalla sede stradale a cura dell’interessato.
E’ anche prevista la rimozione o lo spostamento, in questo caso senza oneri per il proprietario di veicoli in sosta regolare in caso di inderogabili ragioni sopravvenute di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Accertamenti tecnici sui veicoli.
Gli organi di polizia stradale possono:
a) disporre accertamenti tecnici, quando vi sia fondato motivo che il veicolo abbia subito modifiche a caratteristiche costruttive o funzionali essenziali per la sicurezza ovvero presenti gravi vizi o avarie che ne compromettono la sicurezza, anche scortando il veicolo o facendolo presso la più vicina officina autorizzata ad effettuare revisioni per sottoporlo alle necessarie verifiche tecniche.
Le spese degli accertamenti tecnici sono poste a carico del conducente e degli altri soggetti obbligati in solido.
b) sottoporre il veicolo e il relativo carico a verifiche della massa attraverso strumenti di pesatura, pubblici o privati.
Le spese della pesatura sono poste a carico del conducente e degli altri soggetti obbligati in solido.
c) disporre l’accertamento della funzionalità del tachigrafo o del limitatore di velocità, anche scortando il veicolo o facendolo trainare presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, quando vi è fondato motivo di ritenere che i predetti dispositivi siano alterati, manomessi o comunque non funzionanti.
Le spese per l’accertamento e ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.










