Il tetto non salta solo perché arrivano più multe.
Di Luca Leccisotti
Nel pubblico impiego locale esiste una convinzione particolarmente resistente: quando una risorsa ha una destinazione vincolata, qualcuno finisce per pensare che diventi automaticamente “aggiuntiva”, quasi che il solo fatto di provenire da una fonte specifica basti a sottrarla ai limiti ordinari del trattamento accessorio. Nel caso della Polizia Locale, questa convinzione si alimenta soprattutto attorno ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 208 del Codice della strada, tradizionalmente utilizzati per finanziare una pluralità di interventi, compresi progetti di potenziamento dei controlli, sicurezza urbana e sicurezza stradale.
Il problema è che la destinazione vincolata non equivale, da sola, a una deroga ai tetti di spesa.
La Corte dei conti della Campania, con la deliberazione n. 202/2026, torna proprio su questo nodo e ribadisce un principio che per i Comuni dovrebbe ormai essere scolpito nei regolamenti e nei pareri contabili: gli incentivi monetari collegati ai progetti della Polizia Locale restano ordinariamente ricompresi nel limite del trattamento accessorio e possono esserne esclusi soltanto nella misura in cui siano finanziati da maggiori entrate effettivamente riscosse rispetto all’esercizio precedente e direttamente riconducibili alle prestazioni supplementari degli operatori coinvolti.
La formula è semplice, ma le conseguenze applicative sono molto concrete. Non basta approvare un bel progetto denominato “sicurezza urbana”, “controllo straordinario del territorio”, “rafforzamento della vigilanza” o qualcosa di altrettanto rassicurante; non basta neppure destinare formalmente una quota dei proventi delle multe al finanziamento di quell’iniziativa. Per uscire dal tetto occorre dimostrare che, grazie a quella specifica attività aggiuntiva, l’ente abbia effettivamente riscosso più dell’anno precedente e che il differenziale positivo sia causalmente collegato proprio a quelle prestazioni supplementari.
In altri termini, il meccanismo non funziona secondo la logica “incasso multe, quindi finanzio premi fuori tetto”. Funziona secondo una logica molto più rigorosa: “incasso di più rispetto al passato, dimostro che quell’incremento deriva dall’attività ulteriore svolta dagli agenti e, solo nei limiti di quel maggior gettito, posso ragionare sull’esclusione dal tetto”.
È una differenza enorme, perché sposta il baricentro dalla mera fonte di finanziamento al risultato economico effettivamente prodotto.
La Corte dei conti distingue, inoltre, con precisione le diverse voci che possono essere finanziate attraverso i proventi dell’art. 208. I contributi destinati alla previdenza complementare Perseo-Sirio hanno natura previdenziale e non retributiva e, proprio per questo, restano fuori dal tetto del trattamento accessorio; diversa è invece l’indennità di servizio esterno, oggi regolata dall’art. 47 del CCNL 23 febbraio 2026, la quale grava sul fondo delle risorse decentrate e non beneficia automaticamente dell’esclusione.
È un passaggio importante perché impedisce di trattare tutte le destinazioni dell’art. 208 come un blocco unico. Ogni voce deve essere qualificata per la sua natura giuridica e retributiva, verificando se ricada o meno nel perimetro del trattamento accessorio. La provenienza finanziaria comune non rende omogenee prestazioni che, sul piano normativo, restano profondamente diverse.
Il cuore della questione riguarda però i progetti incentivanti per il potenziamento dei controlli. L’art. 98 del CCNL 16 novembre 2022 consente di utilizzare una quota dei proventi effettivamente riscossi per finanziare tali attività, ma il semplice fatto che la risorsa sia vincolata a quella destinazione non la rende automaticamente “nuova” rispetto al limite del fondo. La Corte dei conti lo ribadisce richiamando la Sezione delle autonomie e la deliberazione n. 373/2025 della Lombardia: la regola generale resta l’inclusione nel tetto, mentre l’esclusione costituisce un’eccezione condizionata alla presenza di maggiori riscossioni effettive.
Il principio è di una logica quasi contabile nella sua essenzialità. Se il Comune incassa la stessa somma dell’anno precedente e decide di destinare una quota maggiore ai premi della Polizia Locale, non sta generando nuova capacità finanziaria: sta semplicemente spostando risorse da una destinazione all’altra. In quel caso non vi è alcuna neutralità per il bilancio, perché finanziare più incentivi significa sottrarre risorse alle altre finalità previste dall’art. 208. È quindi del tutto coerente che quelle somme restino dentro il tetto.
Il salto fuori dal limite si giustifica soltanto quando l’attività aggiuntiva produce realmente una maggiore entrata, creando una disponibilità finanziaria ulteriore rispetto al passato. In quel caso il sistema riconosce che quella quota può essere trattata diversamente, perché non deriva da una redistribuzione interna di risorse già esistenti, ma da un incremento effettivo del gettito.
Per i Comuni, quindi, la fase più delicata non è la delibera con cui si approva il progetto, bensì la dimostrazione del nesso tra attività svolta e maggiore riscossione.
È qui che molte impostazioni rischiano di diventare fragili.
Un progetto può essere perfettamente strutturato dal punto di vista organizzativo, con obiettivi, indicatori, turni aggiuntivi e risultati attesi, ma se non consente di dimostrare il differenziale di incasso rispetto all’anno precedente e la riconducibilità di quel differenziale all’attività supplementare degli agenti, non basta a giustificare l’esclusione dal tetto. L’ente deve quindi costruire fin dall’inizio un sistema di monitoraggio capace di distinguere il gettito ordinario da quello aggiuntivo, evitando di arrivare alla fine dell’anno con la classica domanda: “come dimostriamo adesso che quei soldi sono davvero in più?”.
La risposta, evidentemente, non può essere affidata a una relazione redatta a posteriori.
Serve una progettazione preventiva che individui il parametro di confronto, il dato storico, il periodo di riferimento, le attività straordinarie o ulteriori, le modalità di misurazione del risultato e il collegamento tra prestazione resa e maggiore incasso. Senza questa architettura, l’esclusione dal tetto rischia di poggiare più sulla speranza che sulla contabilità.
La materia si è ulteriormente complicata con il decreto Sicurezza. L’art. 6, comma 5, del decreto-legge 23/2026, convertito dalla legge 54/2026, ha introdotto la possibilità di destinare gli incentivi di cui all’art. 208, nello stesso esercizio finanziario, alla remunerazione di ore di lavoro straordinario della Polizia Locale, anche oltre i limiti contrattuali e oltre il tetto del trattamento accessorio.
È una novità rilevante, ma proprio per questo va letta senza entusiasmo eccessivo.
La deroga riguarda lo straordinario.
Non tutti i progetti incentivanti.
È questo il punto che deve restare fermo.
Il decreto Sicurezza non ha creato una esenzione generalizzata per qualunque compenso destinato alla Polizia Locale. Ha consentito, in presenza dei relativi presupposti, di utilizzare quelle risorse per remunerare prestazioni straordinarie effettivamente rese, superando specificamente i limiti ordinari. La Corte dei conti campana non esamina direttamente la disposizione, ma il quadro sistematico che ribadisce resta pienamente utile per evitare letture espansive non giustificate.
Da questo punto di vista, i Comuni si trovano oggi davanti a due percorsi distinti, che non devono essere confusi.
Il primo è quello dei progetti incentivanti. Qui le somme restano, in linea generale, soggette al tetto del trattamento accessorio, salvo che si dimostri l’esistenza di maggiori riscossioni rispetto all’anno precedente e il loro collegamento con prestazioni supplementari. Il secondo è quello dello straordinario finanziato con i proventi dell’art. 208, per il quale il decreto Sicurezza introduce una deroga specifica, consentendo il superamento dei limiti ordinari nei termini previsti dalla norma.
È una distinzione che sul piano operativo dovrebbe tradursi in due diversi percorsi istruttori.
Se l’ente vuole finanziare un progetto incentivante, deve costruire obiettivi, risultati, indicatori, misurazione del maggior gettito e verifica della sua effettiva riscossione. Se invece vuole remunerare prestazioni straordinarie, deve dimostrare l’effettività delle ore rese, il rispetto delle condizioni previste dalla deroga e la corretta imputazione finanziaria. Mescolare i due piani significa creare confusione tra produttività progettuale e lavoro straordinario, con il rischio di utilizzare la disciplina più favorevole per coprire ciò che favorevole non è.
Il tema tocca direttamente anche la responsabilità dirigenziale e quella del responsabile finanziario. L’esclusione dal tetto non è un automatismo contabile, ma una scelta che deve poggiare su dati oggettivi e verificabili. Dichiarare “fuori tetto” una somma senza poter dimostrare il maggior gettito significa assumere una posizione difficilmente difendibile in sede di controllo.
Il vero punto non è quindi quanto il Comune voglia incentivare la Polizia Locale, ma da dove arrivino le risorse e perché possano essere considerate realmente aggiuntive.
Sotto questo profilo, la Corte dei conti richiama la deliberazione n. 5/2019 della Sezione delle autonomie, che aveva già chiarito il principio generale: l’esclusione può riguardare soltanto la quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente, sempre che quell’incremento sia reale e riconducibile alle prestazioni supplementari degli operatori.
È un criterio rigoroso ma estremamente pratico.
Se nell’anno precedente il Comune ha riscosso un milione e nell’anno corrente riscuote un milione e centomila euro, il tema non è prendere l’intero gettito e dichiararlo fuori tetto; è verificare se quei centomila euro rappresentino effettivamente un maggior gettito e se siano riconducibili all’attività aggiuntiva realizzata attraverso il progetto. Soltanto quella quota differenziale può assumere rilevanza ai fini dell’esclusione.
Se invece l’aumento deriva da fattori estranei al progetto — modifiche normative, incremento automatico degli importi, recuperi riferiti ad anni precedenti, variazioni non collegate ai controlli supplementari — il nesso causale diventa molto più difficile da sostenere.
Il Comune deve quindi sapere non soltanto quanto ha incassato, ma perché ha incassato di più.
È questa la vera prova.
Sul piano amministrativo sarebbe quindi opportuno che ogni progetto incentivante della Polizia Locale contenesse fin dall’origine un prospetto economico-finanziario capace di evidenziare almeno il gettito storico di riferimento, l’obiettivo di incremento, le attività aggiuntive programmate, gli indicatori di risultato e le modalità di verifica finale. Senza questi elementi, il rischio è che la fase di liquidazione del premio si trasformi in una ricostruzione retrospettiva piuttosto creativa.
Anche il ruolo della performance deve essere tenuto distinto. L’aumento delle riscossioni non può tradursi automaticamente in compenso individuale se non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e se non risultano effettivamente svolte le prestazioni ulteriori. Il maggior gettito costituisce la condizione finanziaria per l’eventuale esclusione dal tetto; la spettanza del compenso richiede comunque il rispetto delle regole contrattuali e organizzative applicabili.
La materia, quindi, va sottratta a due semplificazioni opposte. La prima è quella di chi pensa che “siccome sono soldi delle multe, sono automaticamente fuori tetto”; la seconda è quella di chi, per prudenza, considera sempre tutto dentro il limite senza verificare se esista un effettivo maggior gettito collegato all’attività supplementare. Entrambe le letture sono troppo semplici.
La soluzione corretta è più tecnica: qualificazione della voce, verifica della fonte finanziaria, confronto con le riscossioni precedenti, accertamento del differenziale, dimostrazione del nesso causale con le prestazioni aggiuntive e, infine, applicazione della disciplina contrattuale pertinente.
Sul piano pratico, la lezione per i Comuni può essere sintetizzata in una regola facilmente memorizzabile: il progetto non fa uscire dal tetto; il maggior gettito sì, ma soltanto se è reale, riscosso e dimostrabilmente prodotto dall’attività aggiuntiva.
Il decreto Sicurezza aggiunge una corsia diversa per lo straordinario, ma non cancella questa regola.
Ed è forse proprio qui che l’ironia amministrativa raggiunge il suo punto più alto. Approvare un progetto, chiamarlo “speciale”, inserirci più pattuglie, più controlli e più obiettivi non trasforma automaticamente il fondo in una cassaforte senza limiti. Il bilancio pubblico, purtroppo, continua a pretendere numeri reali.
La conclusione è quindi netta. Per i progetti incentivanti della Polizia Locale la regola generale resta l’inclusione nel limite del trattamento accessorio; l’esclusione è possibile solo per la quota di maggiori riscossioni rispetto all’esercizio precedente che sia effettivamente incassata e causalmente collegata alle attività supplementari degli operatori. La deroga introdotta dal decreto Sicurezza riguarda invece lo straordinario e non può essere utilizzata come passepartout per qualsiasi incentivo.
Il Comune che vuole uscire dal tetto deve quindi dimostrare il risultato.
Non basta scriverlo nel progetto.
E, soprattutto, non basta sperarlo nel bilancio.










