la certificazione sostitutiva e i controlli della Polizia Locale.
Di Michele Mavino
La circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 33527 del 2 novembre 2026 introduce una soluzione organizzativa per ridurre i tempi di attesa delle revisioni dei veicoli pesanti. Gli Uffici provinciali possono programmare, presso i centri 870, sedute in fascia serale e, ove necessario, nei giorni festivi, avvalendosi esclusivamente di ispettori autorizzati. Una misura che interessa direttamente anche la Polizia Locale, chiamata a riconoscere la documentazione provvisoria rilasciata quando l’esito positivo del controllo non può essere immediatamente registrato nei sistemi informatici.
Il provvedimento risponde alle difficoltà operative dell’autotrasporto, senza modificare le scadenze della revisione o introdurre una generalizzata proroga della possibilità di circolare. Le sedute devono essere programmate e autorizzate dall’Ufficio competente, sulla base della disponibilità dei centri e degli ispettori, assicurando per quanto possibile la rotazione di questi ultimi. L’assenza improvvisa dell’ispettore comporta l’annullamento della seduta e la riprenotazione dei veicoli.
Il punto centrale riguarda il funzionamento del Sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione. Come precisa la circolare, normalmente l’accesso e l’aggiornamento dei dati non sono consentiti dalle ore 20 dei giorni lavorativi, durante le ore notturne e nei festivi. Può quindi accadere che un veicolo abbia superato la revisione, ma che non sia ancora possibile stampare il certificato e il tagliando da apporre sul documento di circolazione.
Per questa fase il Ministero richiama le procedure già previste dalle circolari n. 98026 del 12 novembre 2009 e n. 5089 del 20 febbraio 2026, disponendo il rilascio di una certificazione sostitutiva, con durata massima di sette giorni. L’ispettore deve provvedere alla stampa del certificato definitivo e del tagliando entro le 24 ore successive alla data della revisione; il titolare del veicolo o lo studio di consulenza automobilistica deve ritirarli entro sette giorni dalla stessa data. Sono quindi distinti il termine per completare gli adempimenti dell’ispettore e quello per il ritiro della documentazione.
Il modello allegato attesta l’avvenuta revisione con esito favorevole, identifica veicolo e ispettore e dà conto del trattenimento della carta di circolazione per la successiva annotazione. Richiama espressamente l’articolo 80, comma 13, ultimo periodo, del Codice della strada, che attribuisce alla certificazione sostitutiva efficacia in luogo della carta di circolazione, nelle condizioni previste dalla disciplina.
La documentazione da verificare su strada
Per gli operatori il primo passaggio resta l’identificazione del veicolo e della relativa periodicità di revisione, attraverso la carta di circolazione o il Documento unico. Categoria, destinazione, uso e massa consentono di individuare la scadenza applicabile. Per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose e per i rimorchi di massa superiore a 3,5 tonnellate la revisione è annuale. Nel caso di complessi veicolari, la verifica deve riguardare separatamente motrice e rimorchio o semirimorchio.
Quando viene esibita la certificazione sostitutiva prevista dalla nuova circolare, il controllo deve concentrarsi sui seguenti elementi:
| Elemento da controllare | Verifica operativa |
|---|---|
| Provenienza del documento | Carta intestata o timbro identificativo del soggetto autorizzato. |
| Identità dell’ispettore | Nominativo, numero di matricola e sottoscrizione. |
| Identificazione del veicolo | Corrispondenza della targa e del numero di telaio con il mezzo controllato. |
| Data della revisione | Presenza di una data certa, necessaria per verificare il termine massimo di sette giorni. |
| Esito del controllo | Espressa attestazione dell’esito “REGOLARE”. |
| Motivo della sostituzione | Indicazione dell’impossibilità di collegamento telematico e del trattenimento della carta di circolazione per l’annotazione. |
La mancanza del tagliando aggiornato non dimostra, da sola, l’omessa revisione, quando il conducente esibisce una certificazione sostitutiva valida e riferibile al veicolo. Analogamente, un’interrogazione informatica che riporti ancora la precedente scadenza deve essere valutata considerando il possibile ritardo di registrazione previsto dalla procedura ministeriale.
In presenza di incongruenze è dunque opportuno acquisire gli estremi della certificazione e verificarne l’autenticità presso il centro, l’ispettore o l’Ufficio della Motorizzazione competente. La semplice dichiarazione del conducente di avere effettuato la revisione, oppure una fattura o una ricevuta di pagamento, non equivale alla certificazione sostitutiva richiesta.
Occorre inoltre distinguere quest’ultima dalla ricevuta di prenotazione, che documenta una visita ancora da effettuare. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.M. n. 214/2017, la prenotazione effettuata entro la scadenza presso un centro di controllo pubblico può consentire la circolazione fino alla data assegnata, alle condizioni previste dalla disposizione. L’agevolazione non si estende automaticamente a qualsiasi prenotazione presso un’officina privata. Se la prenotazione è successiva alla scadenza, consente soltanto di condurre il mezzo alla visita nel giorno stabilito, con le limitazioni necessarie per la sicurezza. Vanno pertanto controllate sia la data della prenotazione sia quella dell’appuntamento, oltre alla provenienza e alle eventuali restrizioni del documento.
Infine, il superamento dei sette giorni non prova automaticamente che la revisione sia stata omessa. Viene soltanto meno l’efficacia temporanea del documento sostitutivo, ma l’effettivo svolgimento della visita e il suo esito devono essere accertati. Va quindi evitata l’applicazione dell’articolo 80, comma 14, sulla sola base del mancato ritiro del tagliando.










