Si apre in una nuova scheda

Nuovo Cds: gli ausiliari di polizia stradale.

Ausiliari del traffico

di Stefano MANINA

Uno degli aspetti sui quali dovrebbe intervenire il nuovo codice della strada è quello legato al nuovo ruolo degli ausiliari del traffico, che potrebbero assumere la denominazione di “ausiliari di polizia stradale”, facendo già intendere con il nome scelto la volontà di fornire loro ulteriori competenze rispetto a quelle attualmente previste.

Infatti l’articolo 28 del nuovo codice va ben oltre alle ribadite funzioni di ausiliario del traffico per le figure individuate dal vecchio art.12 bis individuate dal Sindaco e con poteri di accertamento in materia di sosta irregolare, sosta a pagamento e rimozione forzata oltre che all’accertamento delle violazioni relative alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.

Per tali figure il nuovo Codice chiarisce in modo esplicito che nell’esercizio delle loro funzioni tali figure sono da considerarsi pubblici ufficiali.

Inoltre i comuni possono conferire ai soggetti affidatari della gestione della sosta regolamentata, dei parcheggi a pagamento e dei servizi di trasporto pubblico locale la facoltà di esercitare le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, comprensive di rimborsi spese, interessi e penali secondo le modalità definite nei relativi atti di affidamento.

Per l’accertamento e per la redazione dei verbali di contestazione è sempre possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.31

Venendo invece alle nuove figure l’articolo 28 conferisce agli ausiliari di polizia stradale la potestà di:

a) a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità dipendenti da imprese autorizzate L’autorizzazione delle imprese per eseguire la scorta tecnica ai veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Prefetto del luogo in cui hanno sede e ha validità pari a cinque anni.

b) a svolgere scorte tecniche o servizi di regolazione del traffico nell’ambito di competizioni ciclistiche o podistiche su strada ovvero nel corso di allenamenti sulla strada organizzati da società sportive che svolgono attività agonistica.

Inoltre sempre in qualità di ausiliari di polizia stradale potranno svolgere i telativi servizi di regolamentazione del traffico:

i dipendenti di imprese che effettuano lavori e depositi sulle strade, nell’ambito dell’area del cantiere i n cui operano e nel tratto di strada che lo precede,

i dipendenti ovvero soci di enti del terzo settore che operano nell’ambito di fiere, mercati, manifestazioni, feste o sagre di qualsiasi tipo, nei limiti ed alle condizioni imposte dall’autorizzazione

i dipendenti ovvero soci di enti del terzo settore, ovvero singoli cittadini volontari, che operano a supporto delle esigenze di mobilità scuola-casa dei minori di età, nei limiti e alle condizioni imposte dai comuni.

A queste figure viene invece riconosciuta nell’esercizio delle loro funzioni la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

Ma la novità più dirompente è sicuramente quella che prevede la nomina di ausiliari di polizia stradale cui demandare l’attività di rilevazione dei sinistri stradali sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extra urbane principali, quando, nell’immediatezza dell’evento, risultano solo danni a cose o infrastrutture e non sono, comunque, denunciate lesioni personali comprese i compiti di regolamentazione del traffico connesse alle attività di rilevamento.

Per la redazione della documentazione relativa al sinistro e gli ausiliari possono fare uso della tecnologia digitale e di strumenti elettronici e fotografici.

Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e nei limiti dell’effettivo servizio svolto, il personale abilitato a tale compito riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

In particolare tutti gli atti di accertamento delle violazioni e i rilievi effettuati sono atti pubblici e possono essere utilizzati per ogni finalità consentita dalla legge, anche allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti da sinistri stradali.

Gli atti conseguenti di rilevamento dei sinistri stradali sono trasmessi, agli organi di polizia stradale competenti per territorio e in caso di sinistri avvenuti su strade provinciali o metropolitane, gli atti di cui al primo periodo sono trasmessi anche all’ente proprietario della strada e alla polizia provinciale o metropolitana,

Sulla base di tali atti spetterà ai competenti organi di polizia stradale provvedono all’accertamento e alla contestazione delle eventuali violazioni riscontrabili sulla base della dinamica del sinistro e delle tracce rilevate.

L’attività sanzionatoria conseguente all’accertamento delle violazioni oggetto di rilevazione da parte del personale abilitato, la notifica successiva alla redazione del verbale di contestazione da parte del medesimo personale e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione competente attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, cui compete anche l’attività di verifica sull’operato del personale abilitato.

Le abilitazioni alle suddette attività hanno validità quinquennale sull’intero ambito nazionale, sono rilasciate previo accertamento dell’assenza di precedenti penali o di carichi penali pendenti e sono rilasciate dal Ministero dell’interno che le potrà sospendere o revocare quando vengono meno i requisiti che ne avevano determinato il rilascio ovvero in caso di gravi violazioni nell’esercizio delle funzioni ausiliarie

Per diventare operativa la norma avrà tuttavia necessità di u decreto attuativo che dovrà essere adottato dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che andrà a definire

a) i requisiti personali, le materie e la durata dei corsi di formazione e degli esami di abilitazione e le modalità di rilascio e rinnovo dell’abilitazione del personale abilitato allo svolgimento dei servizi ausiliari;

b) i requisiti e le modalità di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione per le imprese abilitate a svolgere scorte tecniche a trasporti e veicoli eccezionali, nonché le caratteristiche dei veicoli e le attrezzature di cui devono essere dotati;

c) i casi in cui le abilitazioni possono essere sospese o revocate.

Inoltre per ciascuna categoria di personale abilitato andrà adottato un disciplinare tecnico, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dell’interno, sono stabiliti:

a) la tessera di riconoscimento, l’equipaggiamento e l’abbigliamento di cui è dotato il personale adibito ai servizi ausiliari, allo scopo di garantirne l’immediata riconoscibilità;

b) le modalità di svolgimento delle attività ausiliarie connesse alle funzioni e ai compiti svolti in via principale;

c) i dispositivi supplementari di cui sono dotati i veicoli adibiti al servizio di scorta tecnica o di regolazione del traffico, nonché gli ulteriori equipaggiamenti e i dispostivi necessari per lo svolgimento dell’attività ausiliaria. Nel caso di servizi ausiliari affidati a dipendenti di imprese o associazioni private, gli oneri relativi alla formazione, all’abilitazione e allo svolgimento dei servizi restano a carico delle imprese o associazioni di appartenenza.

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