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Trasferte di servizio

Trsferta servizio

Il tempo di viaggio rientra nell’orario di lavoro anche prima o dopo il normale turno.

Di Michele Mavino

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Sesta Sezione, del 22 ottobre 2026, causa C‑420/24, chiarisce un aspetto rilevante per l’organizzazione del personale: gli spostamenti imposti dal datore di lavoro per raggiungere una sede diversa da quella abituale, e per farne ritorno, possono costituire orario di lavoro anche quando avvengono prima o dopo il normale turno. La presenza di una sede fissa nel contratto non esclude questa qualificazione.

La controversia nasce dalla richiesta di un dipendente di una società rumena di gestione delle infrastrutture stradali, incaricato di effettuare sopralluoghi presso cantieri distanti dalla sede ordinaria. Il datore di lavoro aveva rifiutato di retribuire 31,5 ore di viaggio, sostenendo che durante gli spostamenti non fosse stata svolta una prestazione lavorativa aggiuntiva. Il problema sottoposto alla Corte riguarda quindi la natura del tempo necessario a raggiungere i luoghi nei quali il dipendente deve eseguire gli incarichi ricevuti.

Il ragionamento dei giudici muove dall’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE, che individua tre elementi dell’orario di lavoro, cioè essere al lavoro, trovarsi a disposizione del datore ed esercitare le proprie attività o funzioni. Il viaggio può soddisfare questi requisiti anche senza lo svolgimento, durante il tragitto, di ulteriori attività materiali. Quando lo spostamento è necessario per eseguire l’incarico ed è organizzato secondo le istruzioni datoriali, esso è strettamente connesso alla prestazione.

Assume particolare rilievo il grado di autonomia del dipendente. Nel caso esaminato, questi doveva rispettare destinazioni e modalità stabilite dal datore e non poteva disporre liberamente del tempo di viaggio. La decisione impedisce inoltre di considerare il viaggio come una fascia temporale neutra. Ai fini della direttiva, lavoro e riposo sono categorie alternative, ed il tempo vincolato alle esigenze del servizio, quando ricorrono i requisiti indicati, non può essere qualificato come riposo soltanto perché cade fuori dall’orario programmato.

Occorre però distinguere il riconoscimento del tempo di lavoro dal diritto al pagamento dello straordinario. La Corte chiarisce che il trattamento economico richiede l’applicazione delle norme nazionali e della disciplina contrattuale pertinente. La pronuncia, dunque, non dispone automaticamente la liquidazione di ogni ora di viaggio come straordinario. Inoltre, la seconda questione pregiudiziale, relativa alla durata media settimanale e al calcolo delle ore aggiuntive, è stata dichiarata irricevibile per insufficiente motivazione del rinvio.

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