di Stefano MANINA
Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 137 del 16 giugno 2025 è stata pubblicata la Legge 6 giugno 2025 n. 82 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”.
Il provvedimento entrerà in vigore dal 1° luglio 2025.
La parte più corposa del provvedimento è costituita dalle modifiche arrecate agli articoli in materia contenuti nel Codice Penale sia di natura delittuosa che contravvenzionale.
Per prima cosa il provvedimento ha apportato il cambiamento della denominazione della rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale che diventa «Dei delitti contro gli animali» e non più Dei delitti contro il sentimento per gli animali.
La legge ha poi apportato numerosi inasprimenti delle pene previste per le varie fattispecie di reato con l’introduzione di nuove circostanze aggravanti che così si possono riassumere.
Le pene pecuniarie previste dall’articolo 544 quater – Spettacoli e manifestazioni vietate – vengono aumentate con la previsione della multa da 15.000 a 30.000 euro al posto della precedente da 3000. a 15.000 euro.
Le pene detentive previste dall’articolo 544 quinquies – Divieto di combattimento tra animali – vengono aumentate con la reclusione per la fattispecie generale prevista dal comma 1 che passa da uno a tre anni alla nuova previsione da due a quattro.
Inoltre viene prevista l’assoggettamento alle pene anche nei confronti di chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni.
Viene introdotto il nuovo articolo Art. 544-septies (Circostanze aggravanti) – secondo il quale le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:
a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
c) se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.
La pena prevista dall’articolo 544-bis del codice penale – uccisione di animali – passa dall’originaria reclusione da quattro mesi a due anni all’attuale reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 5.000 a euro 30.000-
Inoltre viene introdotta la specifica aggravante data dalla commissione del fatto adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, con la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.
La reclusione prevista dall’articolo 544-ter c. 1 del codice penale – maltrattamento di animali – passa da tre a diciotto mesi a da sei mesi a due anni con l’applicazione congiunta e non più alternativa anche della multa da 5.000 a 30.000 euro.
Viene riscritto completamente l’articolo 638 del codice penale Uccisione o danneggiamento di animali altrui che ora recita: “Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
L’ammenda prevista dall’articolo 727, primo comma, del c.p. – Abbandono di animali – passa da 1.000 a 10.000 euro a da euro 5.000 a euro 10.000.
Le pene previste dall’art. 727 bis – Uccisione distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette – sono aumentate e portate all’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a 8.000 euro.
Le pene previste dall’art. 733 bis – Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto – sono aumentate arrivando a prevedere l’arresto da tre mesi a due anni e l’ammenda non inferiore a 6.000 euro.
Infine con l’aggiunta di un ultimo comma all’articolo 544 sexies c.p. – Confisca e pene accessorie – viene introdotto il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento.
Di seguito il link per consultare il testo completo della Legge così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 137 del 16 giugno 2025.