Reati contro gli animali- La nuova legge 6 giugno 2025 nr. 82- Parte seconda – Le modifiche apportate al Codice di Procedura Penale.

di Stefano MANINA

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 137 del 16 giugno 2025 è stata pubblicata la Legge 6 giugno 2025 n. 82 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”.

Il provvedimento entrerà in vigore dal 1° luglio 2025.

Dopo aver esposto nel precedente approfondimento le novità apportate al Codice Penale https://polizialocaledigitale.it/wp-admin/post.php?post=6566&action=edit passiamo ora ad analizzare le modifiche che la Legge in esame e segnatamente l’articolo 6 ha apportato al Codice di Procedura Penale.

La prima importante modifica al codice di rito è l’introduzione del nuovo articolo 260 bis c.p.p. che disciplina l’affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca.

Secondo la nuova norma, nell’ambito dei procedimenti per i reati consumati o tentati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonchè all’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.  201, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi per garantirne la protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può anche su istanza della parte offesa  o delle associazioni animaliste stesse, con proprio decreto motivato affidare gli stessi in via definitiva, alle associazioni animaliste o a loro subaffidatari.

L’affido deve avvenire previo versamento, di una cauzione per ciascun animale il cui importo va stabilito tenendo conto della tipologia dell’animale e dello stato sanitario dello stesso nonche’ delle cure e dei costi che la gestione dell’animale richiede nel lungo periodo a seguito dell’affidamento definitivo. 

Le associazioni prime affidatarie, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, possono a loro volta individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali.

In tali casi, sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo viene emesso nei riguardi dell’affidatario individuato.

La cauzione versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia rimane a disposizione   dell’autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva e in caso di condanna viene  versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario.

Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell’esecuzione delle variazioni anagrafiche relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca.

Viene prevista l’estensione dell’applicazione delle misure di prevenzione anche a coloro che debbano abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del  codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.

Condividi questo articolo!