Nuovo parere della Corte dei Conti sez. Regionale Puglia.
Di Michele Mavino
La deliberazione n. 106/2025/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia affronta un tema di particolare interesse per gli enti locali: la corretta destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada, in particolare quelle accertate con sistemi elettronici di rilevamento della velocità ex art. 142 CdS. La questione era stata posta dal Sindaco di Mottola, che chiedeva se tali risorse potessero finanziare la realizzazione di un parcheggio multipiano – o, in subordine, il pagamento delle rate di un mutuo contratto per tale finalità.
La Corte procede con un’analisi preliminare di ammissibilità della richiesta, riconoscendo sia la legittimazione soggettiva del Sindaco a presentare il quesito, sia la rilevanza oggettiva della materia, trattandosi di norme che incidono sugli equilibri di bilancio e rientrano a pieno titolo nella nozione estesa di contabilità pubblica.
Nel merito, la Corte richiama il duplice binario normativo: da un lato, l’art. 208 CdS, che da tempo disciplina i vincoli di destinazione dei proventi sanzionatori; dall’altro, l’art. 142 CdS, introdotto e riformato dalla legge 120/2010, che prevede specificamente per le violazioni dei limiti di velocità un riparto al 50% tra ente proprietario della strada ed ente accertatore, con vincolo rigoroso alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e al potenziamento dei controlli.
La Corte chiarisce che l’art. 142, per la sua natura di norma speciale, prevale sull’art. 208: i proventi da autovelox e simili non possono quindi essere destinati ad altre finalità, neppure laddove queste siano indirettamente connesse alla mobilità o alla viabilità urbana, come nel caso della costruzione di parcheggi. L’unico utilizzo ammissibile è quello strettamente riconducibile alla sicurezza stradale e ai controlli di circolazione, come testualmente previsto.
Quanto al pagamento delle rate di un mutuo, la Corte esclude con decisione questa possibilità. I proventi da sanzioni sono infatti entrate aleatorie, caratterizzate da forte incertezza sia nella misura sia nei tempi di riscossione. Utilizzarli per spese continuative e pluriennali, quali il rimborso di un finanziamento, esporrebbe l’ente al rischio di squilibri strutturali e comprometterebbe i principi di sana gestione finanziaria. L’indebitamento può essere utilizzato per realizzare investimenti connessi al Codice della strada, ma la copertura delle rate non può essere vincolata a entrate così instabili.
Per i Comuni, ciò significa che progetti di riqualificazione urbana o realizzazione di parcheggi, pur legati alla mobilità cittadina, non possono essere finanziati con questa tipologia di risorse. La Corte sottolinea ancora una volta che tali fondi devono essere reinvestiti in un circolo virtuoso di sicurezza stradale, prevenzione e controllo, evitando derive verso forme di finanziamento indiretto della spesa corrente o di progetti infrastrutturali non coerenti con le finalità di legge.