Di Francesco De Santis
Le progressioni di carriera tra le aree di inquadramento, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, proseguono fino al 31.12.2026. Questa una delle conferme giunte con la stipula della preintesa del rinnovo contrattuale relativo al triennio 2022-2024, che prevede la proroga del termine, in scadenza alla fine di quest’anno, entro il quale gli enti possono procedere con le “promozioni” all’area superiore dei propri dipendenti in possesso di maggiore esperienza professionale maturata sul campo.
Non mutano i criteri per l’effettuazione dei passaggi, che restano quelli fissati dall’articolo 13, comma 7, del contratto del 2022, quindi esperienza e professionalità, devono essere valutate con riferimento al complesso della carriera del dipendente e non solo presso l’amministrazione di appartenenza all’atto del passaggio.
Il primo intervento di manutenzione si registra all’articolo 13, comma 2, laddove viene stabilito che in caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente non è più (come prevedeva la precedente disciplina) automaticamente esonerato dal periodo di prova ma lo è a condizione che ci sia il suo consenso.
La conseguenza logica che ne discende è che anche il dipendente che beneficia della progressione verticale è tenuto a espletare il periodo di prova nei termini e modalità previsti dalla contrattazione, salvo la deroga di cui sopra.
Il particolare, con il comma 2 dell’articolo 21 viene ribadita la disciplina dell’esonero del periodo di prova «solo» con il consenso del dipendente mentre con il successivo comma 10-bis viene precisato che il dipendente che non si è avvalso di tale facoltà ha diritto a ritornare nella vecchia posizione prima dello scadere del periodo di prova previsto nel nuovo inquadramento.
È evidente che tale tutela della conservazione del posto produce effetti anche sull’organizzazione dell’ente: il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve essere considerato vacante ma non disponibile per tutto il periodo nel quale è prevista la sua conservazione.
Nulla cambia, a oggi, quanto al finanziamento delle verticali: non è in vista un rinnovo di quel budget straordinario dello 0,55% del m.s. 2018 messo in palio dalla legge di bilancio del 2022: per tale ragione gli enti, a meno che ancora non abbiano utilizzato quella somma, potranno procedere ad eventuali nuove verticalizzazioni solo nei limiti dei propri spazi assunzionali, del tetto di spesa ex commi 557/562 della legge 296/2006, nonché garantendo la “riserva” di almeno il 50 per cento delle assunzioni, per pari area di inquadramento, dall’esterno (ossia mediante concorso pubblico).
Occorre prestare attenzione, infine, alle tempistiche: la proroga potrà applicarsi solo dall’entrata in vigore del nuovo contratto in poi; ciò significa che, se la stipula definitiva dovesse giungere nell’anno nuovo, fino al 31 dicembre di quest’anno può applicarsi la precedente scadenza, facendo leva sul parere Aran (ID35345) che ha ritenuto che, entro tale termine, sia sufficiente indire le relative procedure. Superato il 31.12, invece, per avviare nuove procedure occorrerà, appunto, che il nuovo contratto sia in vigore.
Sul versante dei permessi è stato precisato che il dipendente che effettua il passaggio in corso d’anno ha diritto a ricevere per intero il plafond annuo (18 ore) dei permessi per motivi personali (articolo 32, comma 4) e per visite mediche (articolo 33, comma 16), anche nel caso in cui lo stesso ne abbia fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto.
Dal lato economico viene stabilito che l’eventuale assegno ad personam non viene eroso dall’incremento del trattamento tabellare derivante dai rinnovi contrattuali, rendendo così inutilizzabili le indicazioni a suo tempo fornite dall’Aran sulla questione (parere ID30897).










