Di Michele Mavino
La sentenza n. 30833/2025 affronta con chiarezza una questione ricorrente nella prassi applicativa del Codice della Strada: la possibilità di invocare l’esimente dello stato di necessità (art. 4 L. 689/1981 e art. 54 c.p.) nell’ambito dell’opposizione a una sanzione amministrativa. Il caso riguarda una violazione per sorpasso in prossimità di un’intersezione, giustificata dal conducente con l’urgenza di portare un passeggero in condizioni di presunto malore verso una struttura sanitaria.
La Corte ribadisce una linea interpretativa consolidata: l’applicazione dell’esimente richiede la prova rigorosa dell’esistenza di un pericolo attuale e imminente di un danno grave alla persona, non provocato dall’agente, e che tale pericolo non sia evitabile altrimenti. È inoltre necessario dimostrare che la condotta vietata fosse l’unica soluzione praticabile.
Nel richiamare i precedenti (Cass. 14286/2010 e 16155/2019), la Cassazione sottolinea che la sola esigenza di raggiungere una visita medica o di far fronte a un malore generico non basta a integrare lo “stato di necessità”, salvo prova dell’imminente pericolo di vita, reale o almeno seriamente supposto.
Elemento centrale del giudizio è la distinzione tra percezione personale del conducente, e riscontri oggettivi idonei a dimostrare la gravità e l’immediatezza del pericolo.
Il Tribunale prima, e la Cassazione poi, evidenziano come nella documentazione sanitaria allegata vi fosse un semplice “dolore epigastrico”, non sufficiente, da solo, a fondare il timore di un imminente pericolo per la vita. Inoltre, il conducente non stava dirigendosi verso il pronto soccorso più vicino, ma verso una struttura priva di medicina d’urgenza.
La Corte ribadisce che un errore sulla sussistenza dello stato di necessità può essere rilevante solo se fondato su elementi oggettivi, non su mere impressioni o stato emotivo.










