Indicazioni del Ministero dell’Interno sulla modalità di fruizione e sui casi particolari

Di Michele Mavino

La circolare del Ministero dell’Interno del 3 ottobre 2025 fornisce importanti chiarimenti in materia di congedo di paternità obbligatorio. Il documento si colloca nel solco tracciato dal decreto legislativo n. 105 del 2022, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158 sulla conciliazione tra vita familiare e lavorativa, con l’obiettivo di favorire una più equa ripartizione delle responsabilità di cura tra i genitori e di promuovere un effettivo bilanciamento tra vita privata e professionale anche nei contesti caratterizzati da particolari vincoli di servizio.

La circolare ha un’impostazione chiaramente uniformatrice: mira cioè a garantire un’applicazione omogenea della disciplina su tutto il territorio nazionale, superando difformità interpretative emerse tra le varie articolazioni dell’Amministrazione. I punti salienti riguardano la durata, la decorrenza e le modalità di fruizione del congedo, nonché le garanzie economiche e di status giuridico del personale interessato.

Il congedo di paternità obbligatorio ha una durata di dieci giorni lavorativi, fruibili anche in maniera non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita, adozione o affidamento del minore. La circolare ribadisce che il diritto del padre lavoratore è autonomo e non subordinato alla condizione lavorativa della madre, potendo essere esercitato anche se quest’ultima è casalinga, disoccupata o libera professionista. Si tratta di un principio coerente con l’evoluzione normativa europea, che tende a riconoscere al padre un ruolo attivo e indipendente nella cura dei figli.

Un aspetto di particolare rilievo, e segno di evoluzione culturale e giuridica, è il riferimento – diretto o implicito – alla fruizione del congedo nelle coppie omogenitoriali. Pur nel rispetto della disciplina vigente e delle competenze in materia di stato civile, la circolare si inserisce in un contesto giurisprudenziale e amministrativo sempre più orientato a riconoscere la genitorialità sociale e affettiva, in linea con le pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 32/2021, n. 79/2022) e della Corte di Cassazione.
In tal senso, la prassi ministeriale si mostra aperta a valutare positivamente la fruizione del congedo da parte del genitore riconosciuto o individuato come padre nel provvedimento di nascita o di adozione, anche nell’ambito di famiglie omogenitoriali, evitando interpretazioni discriminatorie e valorizzando la funzione di cura a beneficio del minore.

Sotto il profilo organizzativo, la circolare ricorda che la natura “obbligatoria” del congedo impone agli uffici di garantirne la fruizione effettiva, anche nei reparti o nelle unità operative con esigenze di servizio continuativo. È pertanto necessario pianificare adeguatamente la sostituzione del personale assente, nel rispetto del diritto soggettivo del lavoratore e dei principi di parità di trattamento.

Per quanto concerne il trattamento economico, il periodo di congedo è retribuito integralmente e computato a tutti gli effetti come servizio prestato, inclusi gli aspetti previdenziali e di anzianità. Gli uffici amministrativi sono tenuti a gestire le istanze con tempestività e a registrare correttamente le giornate di assenza nei sistemi informativi ministeriali, richiedendo – di norma – la presentazione della domanda almeno cinque giorni prima dell’inizio del periodo richiesto, corredata dalla dichiarazione di nascita o certificazione medica attestante il parto previsto.

Nel complesso, la circolare del 3 ottobre 2025 rappresenta un documento di notevole importanza applicativa: non solo chiarisce aspetti procedurali e gestionali, ma contribuisce a diffondere una cultura amministrativa più inclusiva, capace di coniugare le esigenze di efficienza operativa con la tutela dei diritti della persona e delle nuove forme familiari.
Si tratta, in definitiva, di un passo concreto verso una pubblica amministrazione più moderna, equa e rispettosa della diversità, in linea con i valori europei di non discriminazione e con l’evoluzione del diritto di famiglia.

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