Di Marco D’Antuoni
L’evoluzione normativa in materia ambientale, culminata con la penalizzazione dell’abbandono di rifiuti anche da parte del privato cittadino (Art. 255, c. 1 D.Lgs. 152/2006 – TUA), ha imposto una revisione strategica degli strumenti di accertamento.
In questo scenario, le fototrappole e i sistemi di videosorveglianza non sono più meri ausili alla vigilanza, ma veri e propri strumenti di Polizia Giudiziaria (PG) informatica, la cui gestione probatoria è fondamentale per la tenuta del fascicolo processuale.
⚖️ Fondamento Normativo e Qualificazione Giuridica del Dato
La rilevanza del dato video nell’ordinamento italiano si basa su tre pilastri:
1. Prova Documentale: Ai sensi dell’Art. 234 del Codice di Procedura Penale (CPP), le riprese video sono ammesse come prova documentale. La videoregistrazione non è un atto di indagine irripetibile (salvo specifiche perquisizioni o intercettazioni ambientali disposte dall’A.G.), ma una fonte di prova precostituita.
2. Tutela Ambientale Specifica: Le norme di sicurezza urbana e le ordinanze comunali supportano l’uso della videosorveglianza per la tutela del decoro e dell’ambiente, fornendo la base legale per l’installazione.
3. GDPR e Proporzionalità: Il Garante per la Protezione dei Dati Personali richiede che il trattamento dei dati (immagini) sia necessario, proporzionato e finalizzato all’interesse pubblico (controllo del territorio e repressione degli illeciti), con obbligo di adeguata informativa per le aree videosorvegliate (cartellonistica).
Il Ruolo della Fototrappola
La fototrappola, spesso occultata e attivata solo al movimento, è particolarmente efficace per l’accertamento degli illeciti seriali in aree isolate. L’occultamento è generalmente lecito per la PG quando finalizzato alla ricerca della prova del reato, rientrando nelle attività di osservazione e controllo.
💻 Il Protocollo Operativo e la Catena di Custodia
Il valore probatorio di un filmato dipende direttamente dalla sua integrità e dalla corretta procedura di acquisizione. Per la PG, il protocollo operativo deve essere rigoroso:
1. Acquisizione Forense del Filmato
• Verbale di Estrazione: L’operatore di PG deve redigere un verbale dettagliato che attesti la data e l’ora dell’estrazione, il modello del dispositivo (fototrappola/telecamera) e la posizione di installazione.
• Copia Mirroring: Il filmato originale deve essere copiato su un supporto (es. DVD, hard disk) non riscrivibile.
• Calcolo dell’Hash: Fondamentale è l’applicazione di un algoritmo di hashing (es. SHA-256) sul file video. Il valore hash è l’impronta digitale univoca del file; la sua conservazione certifica che il filmato non è stato alterato dopo l’estrazione. La giurisprudenza ha consolidato la necessità di attestare l’integrità del file, accettando l’hash come metodo standard.
A riguardo, la Cassazione ammette la prova digitale, ma subordina la sua validità alla garanzia di non alterazione del supporto originale (il principio della catena di custodia digitale). L’attestazione del valore hash è il mezzo tecnico-scientifico per adempiere a questo onere probatorio.
Sebbene non ci sia una singola sentenza che impone l’hash per ogni accertamento (l’uso dipende dalla natura dell’accertamento e dalla contestazione della difesa), numerosi pronunciamenti in materia di Digital Forensics e intercettazioni ambientali/telematiche implicano l’uso di tecniche idonee a garantire l’integrità del file log o del supporto di memoria.
2. Analisi e Identificazione
L’analisi del filmato deve mirare a stabilire:
• L’elemento materiale del reato: Il momento esatto dell’abbandono dei rifiuti (tipo e quantità).
• L’elemento identificativo: La targa del veicolo e, cruciale per l’applicazione delle sanzioni accessorie, l’identificazione certa del conducente (utile in caso di contestazione).
3. Fase Processuale: Notitia Criminis
Una volta accertato l’illecito e identificato il presunto autore, il filmato (con la sua certificazione hash e il relativo verbale) costituisce allegato alla Notizia di Reato (NR) inoltrata alla Procura della Repubblica, innescando il procedimento penale (per il reato contravvenzionale ex Art. 255 TUA).
🛑 Videosorveglianza e Sospensione della Patente
La recente introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente per l’abbandono di rifiuti commesso con veicolo (come analizzato in precedenza) rende l’accertamento remoto ancora più critico:
• Identificazione del Conducente: Poiché la sanzione colpisce l’autore materiale dell’illecito, e non il semplice proprietario del veicolo (come nelle violazioni CdS), la prova fotografica/video del volto del conducente è essenziale per la tenuta del provvedimento.
• Procedura in Differita: Poiché il reato è accertato in differita, la PG invia la NR e il verbale al Prefetto e al Pubblico Ministero. Sarà il Prefetto (in via cautelare) o il Giudice Penale (con la sentenza) a disporre la sospensione, con obbligo per il trasgressore di consegnare il documento.
La tecnologia video offre alla PG un’efficacia investigativa senza precedenti nel contrasto all’illegalità dei rifiuti. Tuttavia, la sua piena validità giuridica richiede che gli operatori padroneggino non solo le tecniche di occultamento e ripresa, ma soprattutto le procedure forensi per garantire l’immutabilità della prova digitale.
Fonti e riferimenti normativi:
- Cass. Penale, Sez. III, Sent. n. 21102 del 2021 Conferma che le videoregistrazioni costituiscono piena prova documentale (Art. 234 CPP), anche se acquisite da sistemi comunali, e sono pienamente utilizzabili per l’accertamento di reati ambientali;
- Cass. Penale, Sez. III, Sent. n. 34388 del 2018 Riconosce la legittimità dell’uso di fototrappole occultate in luoghi soggetti a degrado ambientale da parte della PG come strumento per l’osservazione, non rientrando nelle intercettazioni ambientali, ma nell’attività di polizia giudiziaria per la ricerca della prova;
- Cass. Penale, Sez. IV, Sent. n. 39686 del 2013 Sottolinea che l’uso della videosorveglianza per la repressione di reati ambientali prevale sull’esigenza di riservatezza, purché sia rispettato il principio di proporzionalità;










