Di Giuseppe Vecchio
La recente sentenza del TAR Campania n. 12/2026 R.P.C. si colloca con “rassicurante puntualità” nel solco di un orientamento giurisprudenziale che continua a ribadire un principio per certi versi “banale”: la strada non è una pertinenza dell’esercizio pubblico e l’ordinanza di modifica della circolazione non è idonea almeno “formalmente” ad incidere sulla libertà di iniziativa economica.
La controversia trae origine dall’impugnazione di un’ordinanza istitutiva di un divieto di sosta permanente con rimozione forzata, adottata in attuazione di una deliberazione di giunta comunale volta alla rimodulazione dell’offerta di sosta a pagamento sul territorio cittadino. Il ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione prospiciente la via interessata, deduceva la lesione della propria libertà di iniziativa economica, lamentando una asserita “preclusione allo svolgimento dell’attività lavorativa e alla percezione di un guadagno”.
Il TAR, ricorda che le ordinanze comunali in materia di circolazione stradale specie se attuative di disposizioni contenute in atti generali come le deliberazioni di giunta comunale, sono espressione di discrezionalità amministrativa, seppur non arbitraria. Discrezionalità che si esercita nel bilanciamento tra interessi pubblici primari come mobilità, sicurezza, vivibilità urbana ed anche interessi privati, i quali tuttavia non possono pretendere di dettare l’assetto della circolazione urbana in base alle proprie “esigenze di clientela”.
La sentenza lancia un messaggio chiaro: il disagio economico percepito non è, di per sé, una fattispecie giuridica idonea a “travolgere” un provvedimento amministrativo, soprattutto quando esso si inserisce in una strategia complessiva di governo del territorio. In altri termini, l’interesse commerciale ed economico individuale non rileva di fronte a disposizioni generali di questo tipo.
In conclusione, la pronuncia conferma un orientamento volto a delimitare con chiarezza il perimetro del sindacato giurisdizionale in materia di provvedimenti di disciplina della circolazione stradale, riaffermando la distinzione tra tutela delle posizioni giuridiche soggettive e “mera incidenza economica” delle scelte amministrative. Ne emerge una lettura che valorizza l’autonomia decisionale dell’amministrazione locale nella gestione circolazione stradale.










