Focus sulle modifiche all’art. 192 del Codice della Strada.
Di Giacomo Pellegrini
Il 24 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita’ di indagine dell’autorita’ giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita’ delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonche’ di immigrazione e protezione internazionale” che contiene, tra le varie norme, una disposizione di estrema e diretta importanza operativa per la Polizia Locale. Il riferimento è al contenuto dell’art. 8 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, il quale prevede che “All’articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente: «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita’ tali da mettere in pericolo l’altrui incolumita’, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
Il secondo comma dello stesso art.8 prevede altresì l’applicazione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita, in tale ipotesi, al verificarsi di alcune condizioni. La norma prevede infatti che “All’articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, e’ aggiunto il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi’ nei casi di cui all’articolo 192,comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non e’ possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumita’ pubblica o individuale.».
Ad una prima lettura della disposizione, emerge che i fatti puniti dall’art.192 continuano ad essere, generalmente, puniti in via amministrativa ai sensi dell’art.192 c.7, ma il comportamento diviene rilevante penalmente nel momento in cui, violando gli obblighi previsti, il soggetto si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità. Al verificarsi quindi di una fuga con contestuale messa in pericolo dell’altrui incolumità, si è in presenza di una fattispecie di carattere penale comportante, tra l’altro, l’arresto in flagranza di reato, eseguibile addirittura entro 48 ore dal fatto. Logicamente, essendo la responsabilità personale, l’arresto differito potrà essere eseguito solo in caso di effettiva identificazione dell’autore del reato. Alla commissione del reato scatterà, nei confronti del responsabile, anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, secondo la procedura di cui all’art.223 C.D.S., e quella della confisca del veicolo (salvo che non appartenga a persona estranea al reato), applicando in tal caso la procedura delineata dall’art.224-ter C.D.S.










