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Focus sulle modifiche all’art. 192 del Codice della Strada.

Di Giacomo Pellegrini

Il 24 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23  “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita’ di indagine dell’autorita’ giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita’ delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonche’ di immigrazione e protezione internazionale” che contiene, tra le varie norme, una disposizione di estrema e diretta importanza operativa per la Polizia Locale. Il riferimento è al contenuto dell’art. 8 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, il quale prevede che “All’articolo 192 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7  e’  aggiunto  il seguente: «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi  di  cui  ai commi 1 o 4, si dia alla  fuga  con  modalita’  tali  da  mettere  in pericolo l’altrui incolumita’, e’ punito con  la  reclusione  da  sei mesi  a  cinque  anni.  Si  applicano  la   sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca  del  veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II,  Sezione  II  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

Il secondo comma dello stesso art.8 prevede altresì l’applicazione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita, in tale ipotesi, al verificarsi di alcune condizioni. La norma prevede infatti che “All’articolo 382-bis del codice di  procedura  penale,  dopo  il comma 1-bis, e’ aggiunto il seguente: «1-ter. Le disposizioni di  cui al comma 1 si applicano altresi’ nei casi di  cui  all’articolo  192,comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non e’ possibile procedere immediatamente all’arresto  per ragioni  di  sicurezza  o  incolumita’  pubblica  o individuale.». 

Ad una prima lettura della disposizione, emerge che i fatti puniti dall’art.192 continuano ad essere, generalmente, puniti in via amministrativa ai sensi dell’art.192 c.7, ma il comportamento diviene rilevante penalmente nel momento in cui, violando gli obblighi previsti, il soggetto si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità. Al verificarsi quindi di una fuga con contestuale messa in pericolo dell’altrui incolumità, si è in presenza di una fattispecie di carattere penale comportante, tra l’altro, l’arresto in flagranza di reato, eseguibile addirittura entro 48 ore dal fatto. Logicamente, essendo la responsabilità personale, l’arresto differito potrà essere eseguito solo in caso di effettiva identificazione dell’autore del reato. Alla commissione del reato scatterà, nei confronti del responsabile, anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, secondo la procedura di cui all’art.223 C.D.S., e quella della confisca del veicolo (salvo che non appartenga a persona estranea al reato), applicando in tal caso la procedura delineata dall’art.224-ter C.D.S.

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