La trappola transitoria che fa sbagliare atti e responsabilità.
Di Luca Leccisotti
Nella quotidianità delle stazioni appaltanti la transizione dal d.lgs. 50/2016 al d.lgs. 36/2023 ha prodotto un fenomeno tipico: non tanto l’incertezza sul “che cosa fare”, quanto l’incertezza sul “come chiamarlo” e, soprattutto, sul “chi risponde di che cosa”. È un’incertezza che sembra lessicale, ma che in realtà tocca il cuore della legittimità degli atti e della catena delle responsabilità. La figura del responsabile unico, infatti, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice non cambia soltanto etichetta. Cambia la collocazione sistematica, cambiano alcune aspettative organizzative, cambia la percezione esterna della sua capacità provvedimentale e cambia, soprattutto, la relazione tra procedimento amministrativo e ciclo di vita del contratto. Su questo snodo, il parere MIT 5 febbraio 2026 n. 3984 assume un valore chiarificatore, perché separa in modo netto i due regimi e, così facendo, mette fine a una prassi ibrida che si stava diffondendo: utilizzare la dicitura “Responsabile Unico del Progetto” anche per procedure che, per effetto del regime transitorio, restano integralmente governate dal d.lgs. 50/2016.
Il quesito che ha innescato il parere è, in fondo, quello che molti uffici si pongono quando redigono una decisione a contrarre o una lettera d’invito in un procedimento nato sotto il vecchio Codice, ma gestito in un contesto organizzativo ormai impostato sul nuovo: quale riferimento è corretto inserire negli atti, “Responsabile Unico del Procedimento” (art. 31 del d.lgs. 50/2016) oppure “Responsabile Unico del Progetto” (art. 15 del d.lgs. 36/2023)? La domanda è meno banale di quanto appaia, perché sottende un’idea diffusa: che il nuovo “RUP” sia un soggetto con poteri esterni più evidenti, quasi un decisore in senso pieno anche per atti tipicamente provvedimentali (si pensi all’esclusione), mentre il vecchio Rup sarebbe stato un responsabile più interno, più istruttorio, più vicino al responsabile del procedimento ex legge 241/1990.
Questa rappresentazione, però, è solo parzialmente corretta, e il parere MIT lo fa emergere in modo implicito. Da un lato, infatti, è vero che la legge delega 78/2022 ha chiesto al legislatore del nuovo Codice di valorizzare la figura del responsabile unico rendendone più chiara la centralità e la responsabilità, anche per ragioni di efficienza e di “gratificazione” funzionale della figura. Dall’altro lato, però, non è vero che nel sistema del 2016 il Rup fosse un soggetto meramente interno o meramente istruttorio. Già nel regime del d.lgs. 50/2016 la giurisprudenza amministrativa aveva chiarito, con ampiezza e continuità, che il Rup, nel ciclo di affidamento, non poteva essere ridotto a un mero “responsabile del procedimento” in senso classico, perché governava una pluralità di sub-procedimenti e svolgeva funzioni con rilevanza esterna, soprattutto quando le amministrazioni gli delegavano o gli attribuivano specifiche competenze provvedimentali. Anche le linee guida ANAC (quelle che hanno accompagnato il sistema 2016) avevano già proiettato una figura di Rup più complessa e “manageriale” di quanto spesso si racconti, soprattutto nelle amministrazioni che hanno davvero internalizzato il Codice e non lo hanno trattato come un mero adempimento.
Proprio qui sta la prima lezione che conviene fissare prima di parlare di regime transitorio. Il passaggio dal Rup “procedimento” al Rup “progetto” non va letto come una trasformazione ontologica da interno a esterno, da istruttore a decisore. Va letto come un consolidamento normativo, più esplicito e più sistemico, di una traiettoria che in parte era già maturata nel diritto vivente del 2016. Il nuovo Codice non inventa la centralità della figura; la codifica e la rende più lineare, anche per ragioni di responsabilizzazione e di accelerazione delle decisioni. Questo dettaglio conta perché impedisce un errore tipico: pensare che, siccome il nuovo Codice “chiama” la figura in modo diverso, allora sia possibile usare le due denominazioni come sinonimi, indipendentemente dal regime applicabile. È esattamente questo l’errore che il parere MIT vuole prevenire.
Il MIT, infatti, risponde con una regola che è tanto semplice quanto severa: il Responsabile Unico del Progetto subentra soltanto per gli affidamenti regolati interamente dal d.lgs. 36/2023. Se, invece, la procedura è disciplinata ancora dal d.lgs. 50/2016, per effetto della clausola transitoria dell’art. 226 del nuovo Codice, allora l’intero assetto normativo applicabile resta quello del vecchio Codice, comprese le figure e le relative attribuzioni. La conseguenza è immediata: negli atti della procedura si farà riferimento al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016. Il riferimento al nuovo Rup del d.lgs. 36/2023 rileverà soltanto per procedimenti integralmente soggetti al nuovo Codice, cioè avviati dopo la fase transitoria.
Il cuore del ragionamento è nella parola “integralmente”. Il regime transitorio del d.lgs. 36/2023 non è un buffet dove si può scegliere il piatto migliore tra vecchio e nuovo. È un regime di diritto intertemporale che, quando scatta, determina un perimetro complessivo: o sei nel nuovo Codice e allora applichi le sue figure, le sue logiche, i suoi allegati, i suoi istituti; oppure resti nel vecchio Codice e allora resti anche nelle sue figure, compresa la denominazione formale e i riferimenti normativi. Questo è un punto essenziale perché molte stazioni appaltanti, nel tentativo di modernizzarsi in corsa, hanno iniziato a inserire nei propri atti la dicitura “Responsabile Unico del Progetto” anche in procedimenti che, per data di avvio o per ricaduta transitoria, restavano ancora sotto il 50/2016. In sé, si potrebbe dire, è un errore nominale. Ma la pratica insegna che gli errori nominali diventano presto errori sostanziali: perché se sbagli la figura, rischi di sbagliare anche la disciplina applicabile agli atti, i riferimenti alle competenze, perfino la catena delle deleghe.
Il parere MIT, quindi, va letto come regola di igiene procedimentale. In una fase di transizione, la coerenza formale degli atti è un presidio di coerenza sostanziale. Se una procedura è ancora in 50/2016, non ha senso, e anzi è rischioso, presentarla all’esterno come se fosse in 36/2023, perché l’operatore economico, il giudice e perfino gli organi di controllo potrebbero essere indotti a ritenere applicabili istituti che in realtà non lo sono. La dicitura non fa la norma, ma la dicitura orienta la lettura dell’atto. E un atto che si auto-descrive in modo incoerente è più vulnerabile, non più moderno.
Detto questo, sarebbe un errore fermarsi all’aspetto etichettario. Il vero tema è come il Rup, in entrambi i regimi, si colloca nel sistema di responsabilità esterna e di atti provvedimentali. La domanda che molti uffici pongono, spesso in modo implicito, è questa: se nel vecchio Codice il Rup era “meno esterno”, posso continuare a trattarlo come mero istruttore, scaricando la responsabilità sugli organi politici o sul dirigente firmatario? La risposta è negativa, e qui la distinzione tra vecchio e nuovo non deve essere strumentalizzata. Già nel 50/2016 la responsabilità del Rup era sostanziale e, in molte amministrazioni, si traduceva in poteri effettivi di gestione e proposta, con una crescente tendenza a riconoscere che alcuni atti, anche se formalmente firmati da un dirigente, erano frutto diretto dell’istruttoria e della regia del Rup. Il nuovo Codice rende questa realtà più esplicita, ma non la inventa.
Il problema pratico è che, nella fase transitoria, molte stazioni appaltanti stanno gestendo procedure 50/2016 con strutture organizzative già ripensate per il 36/2023, introducendo figure di “responsabile di fase”, logiche di delega e micro-organizzazioni interne più moderne. Questo può essere positivo, se non si perde la bussola normativa. Il parere MIT non dice “non potete modernizzare l’organizzazione”. Dice “non potete cambiare la qualificazione giuridica della figura e del regime applicabile”. Cioè: potete organizzare meglio, ma non potete riscrivere l’ordinamento transitorio.
Su questo punto conviene essere chiari e un po’ spietati. La transizione crea tre rischi tipici.
Il primo rischio è l’errore di regime. Si applicano istituti del 36/2023 a procedure ancora 50/2016, oppure si omettono istituti del 50/2016 pensando che il 36/2023 li abbia superati. È un rischio che si manifesta nei dettagli: modulistica, soccorso istruttorio, criteri di esclusione, disciplina delle garanzie, modulazione delle competenze. Non è un caso che molti contenziosi “nuovi” nascano da errori di regime, più che da errori di merito.
Il secondo rischio è l’errore di competenza. Nel 36/2023, la valorizzazione del Rup e la sua collocazione come perno del progetto può indurre le amministrazioni a conferire al Rup poteri provvedimentali più evidenti, anche formalmente. Se però la procedura è ancora nel 50/2016 e l’amministrazione non ha adeguatamente regolato deleghe e firme, si rischia un cortocircuito: atti firmati da soggetti non correttamente investiti, oppure atti firmati correttamente ma istruiti con logiche non coerenti.
Il terzo rischio è l’errore di comunicazione esterna. Se l’atto parla di “Responsabile Unico del Progetto” ma la procedura è 50/2016, l’operatore economico potrebbe contestare la confusione come vizio di trasparenza e di chiarezza della lex specialis e degli atti di gara, soprattutto se da quella confusione derivano incertezze su termini, competenze o modalità di impugnazione. Non è un vizio automatico, ma è un carburante di contenzioso: e il contenzioso, in transizione, è quasi sempre evitabile con una buona igiene redazionale.
Il parere MIT 3984/2026 interviene proprio qui: separare vecchio e nuovo regime non è un capriccio formalista, è la condizione minima per evitare che l’ordinamento transitorio venga trasformato in un regime “di fantasia”.
Ma questa separazione non deve essere letta come un invito a replicare pedissequamente il vecchio modello. Il Rup del 50/2016, per quanto formalmente “Responsabile Unico del Procedimento”, è già, nella realtà, un responsabile di una pluralità di procedimenti che costituiscono l’attività contrattuale, come osserva il parere quando sottolinea che l’attuale configurazione del Rup come soggetto responsabile di “procedimenti” complessi aveva già trovato conferma in ampie statuizioni giurisprudenziali e nella prassi. E qui si apre un passaggio concettuale importante: la transizione non è un salto da A a B, è la formalizzazione di un percorso. Il Rup “procedimento” del 50/2016 non è un residuo della 241/1990, ma un perno di gestione della procedura di affidamento. Il Rup “progetto” del 36/2023 rende più esplicito questo ruolo e lo colloca dentro una architettura che valorizza la capacità amministrativa come condizione del risultato.
Se questo è vero, allora il parere MIT va usato in modo intelligente: per evitare la confusione nominale e di regime, ma non per giustificare un arretramento organizzativo. Anche in regime 50/2016, la stazione appaltante può organizzare la propria filiera interna in modo efficiente, con responsabili di fase, con supporti istruttori, con deleghe chiare. Ciò che non può fare è fingere che il procedimento sia già 36/2023 quando non lo è. È un equilibrio di metodo: modernizzazione organizzativa sì, ibridazione normativa no.
Questo ci porta a un tema che i RUP sentono sulla pelle: i “poteri esterni” e, in particolare, i provvedimenti di esclusione. Nella percezione di molti, il nuovo Rup avrebbe un ruolo più esterno perché può adottare atti con effetti esterni. In realtà, la capacità di adottare provvedimenti esterni dipende dalla disciplina interna e dal riparto di competenze, oltre che dal Codice. Il nuovo Codice valorizza la figura e tende a legittimare un Rup più responsabile, ma non cancella il ruolo dei dirigenti o degli organi competenti alla firma. Nel vecchio Codice, la giurisprudenza aveva già riconosciuto al Rup un ruolo centrale nella gestione delle esclusioni, almeno sul piano istruttorio e propositivo, e spesso anche sul piano decisorio quando l’amministrazione gli attribuiva formalmente tale competenza. La differenza, quindi, non va assolutizzata. Va governata.
La lezione pratica, qui, è che le stazioni appaltanti devono evitare due errori speculari. Da un lato, l’errore del “Rup fantasma”: ridurre il Rup a un mero compilatore di atti, con decisioni prese altrove, e poi pretendere che il Rup risponda dei tempi e del risultato. È una contraddizione organizzativa. Dall’altro, l’errore del “Rup sovrano”: attribuire al Rup poteri di firma e decisione senza aver costruito un sistema di deleghe e responsabilità coerente, soprattutto nei periodi transitori. Il nuovo Codice spinge verso responsabilizzazione, ma la responsabilizzazione senza architettura interna produce solo caos.
La transizione tra 50/2016 e 36/2023 rende ancora più importante chiarire la filiera interna. È un tema che si intreccia con la qualificazione delle stazioni appaltanti, con le gare delegate, con l’uso delle centrali di committenza e con l’organizzazione per fasi del ciclo di vita del contratto. Nel 36/2023, la figura del responsabile di fase dell’affidamento è esplicitata; nel 50/2016 era più implicita, ma nella prassi esisteva. Il punto non è se la figura esista; il punto è come la si usa. Se una procedura è ancora 50/2016, ma l’ente ha già strutturato responsabili di fase, deve semplicemente garantire che la denominazione e i riferimenti normativi restino corretti, e che le deleghe siano coerenti. Questo evita che la modernizzazione organizzativa venga letta come invasione di campo normativa.
Il parere MIT, inoltre, ha un impatto redazionale immediato su una serie di atti che nella prassi vengono replicati con modelli standard. Si pensi alla decisione a contrarre, alla lettera d’invito, al disciplinare, ai modelli di dichiarazione. In questi atti, la dicitura “RUP” non è solo un’etichetta: è un rimando a un articolo di legge che, in contenzioso, diventa parametro di legittimità. Se il procedimento è ancora nel 50/2016, l’atto che richiama l’art. 15 del 36/2023 potrebbe essere letto come confusione del regime applicabile. E se, dentro lo stesso fascicolo, ci sono altri riferimenti al 50/2016, la confusione diventa evidente. Per questo, la raccomandazione operativa è banale ma fondamentale: aggiornare i template e avere due set di modelli, uno per procedure 50/2016 ancora in transitorio e uno per procedure 36/2023. Non serve inventare nulla, serve evitare il collage.
Qui si innesta un’altra questione, spesso ignorata: la coerenza della motivazione e delle premesse. Molti atti contengono premesse normative che richiamano principi del nuovo Codice anche quando la procedura è ancora 50/2016. È una scelta che può essere comprensibile come cultura amministrativa, ma va maneggiata con attenzione. Il principio del risultato, ad esempio, è un principio del 36/2023. Se la procedura è 50/2016, l’atto può certamente ispirarsi a logiche di efficienza, ma non dovrebbe costruire l’intero apparato motivazionale su principi di un Codice non applicabile. Il rischio non è che il principio sia “sbagliato”, ma che l’atto venga contestato come incoerente nel regime normativo applicabile. La prudenza suggerisce di ancorare le premesse normative al Codice effettivamente applicabile, e di usare i principi “nuovi” come ispirazione organizzativa, non come base legale della procedura.
Un altro nodo pratico riguarda la comunicazione agli operatori economici. Nel periodo transitorio, gli operatori partecipano a procedure di entrambi i regimi e spesso faticano a orientarsi. Se l’amministrazione usa la terminologia del nuovo Codice in una procedura vecchia, crea una zona di confusione che può diventare un argomento difensivo in ricorso: “non era chiaro quale disciplina si applicasse”. Anche se non sempre è un motivo vincente, è un motivo che aumenta il rischio di sospensive e di ritardi. La chiarezza, in questo contesto, è un valore di risultato: riduce i ricorsi, riduce le contestazioni, rende la gara più stabile.
Fin qui, il parere MIT sembra dire: “state nel vostro regime”. Ma la parte più interessante, per chi guarda al sistema, è l’idea che l’assetto normativo “comprende le figure e le relative attribuzioni”. Cioè: non basta dire che il Rup si chiama in un modo o nell’altro; bisogna applicare coerentemente le attribuzioni che il regime prevede. Questo è un invito a non fare cherry-picking normativo. Se una procedura è 50/2016, non si possono importare pezzi del 36/2023 perché “più comodi”. Se una procedura è 36/2023, non si possono conservare pratiche del 50/2016 perché “le abbiamo sempre fatte così”. Il parere è un avvertimento contro l’ibridazione che, nei fatti, è una delle principali fonti di errori.
Sul piano sistemico, questo significa che la transizione va governata con una mappa interna, non con l’improvvisazione. Ogni stazione appaltante dovrebbe avere, per prassi, una checklist che stabilisca: data di avvio della procedura, regime applicabile, riferimenti normativi corretti, modulistica corretta, figure corrette. E soprattutto una regola interna che impedisca l’uso di template “unici” per tutto. Il tempo perso a gestire due set di modelli è infinitamente inferiore al tempo perso in un ricorso su un errore di regime.
Qui si inserisce un passaggio che, per chi si occupa di formazione e governance, è decisivo. La legge delega 78/2022 ha spinto per valorizzare la figura del Rup. Ma valorizzare non significa solo dare un nome più “importante”. Significa responsabilizzare e dotare di strumenti. Il parere MIT, pur dicendo che in 50/2016 resta il Rup “procedimento”, non contraddice questa valorizzazione. Ricorda, però, che la valorizzazione non può avvenire per scorciatoie terminologiche. Deve avvenire per organizzazione interna, per formazione, per chiarezza dei ruoli e per coerenza degli atti. In altre parole: il Rup non diventa più forte perché lo chiami RUP, diventa più forte perché gli dai un procedimento pulito e un sistema che lo supporta.
Questo discorso si collega anche alla responsabilità amministrativa, in senso ampio. Quando un ente sbaglia regime, sbaglia atti, sbaglia firme, sbaglia riferimenti, non produce solo nullità o annullabilità astratta. Produce ritardi, contenzioso, spese legali, ripetizioni di procedure, perdita di finanziamenti in casi sensibili. La transizione è un moltiplicatore di rischio. Il parere MIT, in sostanza, è una misura di prevenzione del rischio: riduci la variabilità e aumenti la difendibilità.
Il tema, inoltre, si intreccia con l’uso delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori. In molte gare delegate, l’ente delegante è ancora legato a procedimenti avviati prima, mentre la centrale opera con procedure nuove. Qui la confusione è dietro l’angolo: chi è il Rup di cosa? Il parere MIT aiuta indirettamente: la figura e le attribuzioni seguono il regime. Quindi la delega non è un modo per cambiare regime; è un modo per gestire la procedura con un soggetto diverso, ma dentro le regole applicabili. Se la procedura è 50/2016, la centrale opera nel regime 50/2016 per quella procedura. Se è 36/2023, opera nel 36/2023. Il rischio di ibridazione è elevato, e la disciplina interna deve essere chiara, soprattutto nelle delibere di delega, nelle convenzioni, nelle comunicazioni agli operatori.
A questo punto conviene tirare le somme in modo operativo, perché il parere MIT non è un trattato ma una linea di condotta.
a) Il criterio dirimente è la data e il regime transitorio. Se la procedura rientra nel 50/2016 per effetto dell’art. 226, tutto l’impianto resta 50/2016, comprese figure e attribuzioni. Quindi, negli atti, la dicitura corretta è Responsabile Unico del Procedimento, art. 31 d.lgs. 50/2016.
b) Il nuovo Responsabile Unico del Progetto, art. 15 d.lgs. 36/2023, si usa solo per affidamenti integralmente soggetti al nuovo Codice.
c) Non bisogna confondere modernizzazione organizzativa con ibridazione normativa. Si può organizzare la struttura interna con strumenti evoluti anche nel vecchio regime, ma senza falsare la qualificazione giuridica del procedimento.
d) Aggiornare i template e separarli per regime è una misura minima di prevenzione del contenzioso.
e) La valorizzazione del Rup non si fa con l’etichetta. Si fa con regole interne chiare, deleghe coerenti, formazione e fascicoli istruttori difendibili.
In conclusione, il parere MIT n. 3984/2026 fa un’operazione che il sistema doveva fare: separa in modo netto il vecchio e il nuovo regime per evitare che la transizione diventi una zona grigia di improvvisazioni. Non è un richiamo al formalismo. È un richiamo alla coerenza. Perché, oggi, la vera fragilità delle procedure non nasce dalla mancanza di buona volontà, nasce dal corto circuito tra norme diverse applicate allo stesso fascicolo. E quando il corto circuito avviene sulla figura responsabile, cioè sul perno del procedimento, la fragilità diventa sistemica. La stazione appaltante che vuole davvero essere moderna non è quella che chiama tutti “RUP” in ogni caso. È quella che sa quale regime applica, lo scrive correttamente negli atti e costruisce responsabilità chiare. Il resto, nel 2026, non è semplificazione: è rischio gratuito.










