Le proposte unitarie delle associazioni di categoria per la riforma della polizia locale.

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di Stefano MANINA

Come si apprende dal sito dell’Anvu il 14 luglio 2026 tutti i sindacati e le associazioni di categoria della Polizia Locale che avevano proclamato lo sciopero dello scorso 12 giugno hanno inviato alla Commissione del Senato un corposo documento unitario contenente ben 26 proposte di emendamento al DDL S.1903 in materia di Riforma della Polizia Locale.

ll documento che a parere di chi scrive ha una duplice valenza e peso specifico.

Per prima cosa perché presentato in modo unitario da tutte le associazioni di categoria, cosa non scontata nel mondo della Polizia Locale, spesso troppo divisa e frammentata e secondo proprio perché proveniente dagli operatori di settore che meglio di tutti conoscono cosa serve realmente alla Polizia Locale Italiana per divenire quella forza dell’ordine che possa veramente contribuire con un approccio di prossimità a garantire la sicurezza urbana.

Sì perché come detto nella lettera di trasmissione recapitata alla I Commissione del Senato, il documento è il risultato di un intenso lavoro di confronto, sintesi e collaborazione tra realtà che, pur con sensibilità differenti, hanno scelto di presentarsi unite su un obiettivo comune: contribuire a una riforma che sia realmente in grado di valorizzare la Polizia Locale, riconoscendone il ruolo, le funzioni e le tutele che la categoria attende da oltre quarant’anni.

Rimandando alla lettura del testo completo che si allega ed esprimendo gratitudine ai promotori per il lavoro svolto, evidenziamo le modifiche chiave che la categoria a gran voce ha richiesto al legislatore.

Individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane e degli altri enti locali territoriali e dei relativi compiti, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’ art 118 della Costituzione, disciplinando altresì lo stato giuridico del personale, la contrattazione collettiva nazionale, le forme e le modalità di tutela dell’ autonomia, dell’ identità e della dignità professionale quale Forza di polizia ad ordinamento Locale.

Previsione che i corpi di polizia locale siano titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva;

Previsione che la funzione di polizia locale sia indivisibile, inalienabile, e non delegabile, a qualsiasi titolo, ad altri enti o soggetti, pubblici o privati, comprese le forme dell’ausiliarietà , della sussidiarietà e della cooperazione, istituzionale o volontaristica;

Obbligo di associazione per i Corpi di polizia locale che non raggiungono la dotazione organica minima stabilita dai decreti delegati.

Individuazione a livello nazionale dei requisiti soggettivi morali, culturali, anagrafici e psicoattitudinali per l’accesso alla qualifica di agente di polizia locale e attribuzione della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, senza limitazioni temporali o territoriali, mantenendo per quest’ultima la competenza del prefetto.

Prevedere la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza solo nei casi di condanna definitiva per delitti non colposi, evitando margini di discrezionalità non adeguatamente tipizzati adeguando la disciplina al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

L’ attribuzione al comandante della Polizia Locale dei poteri dirigenziali di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 evitando che i successivi decreti delegati disciplinino le sue funzioni che invece sono già definite dal testo unico sul pubblico impiego.

Stabilire che la composizione delle commissioni di concorso siano composte esclusivamente con personale di polizia locale di ruolo al fine di garantirne la massima professionalità, correttezza ed imparzialità.

Limitare l’accesso ai ruoli di vertice a chi abbia maturato una significativa esperienza unicamente nella polizia locale. Infatti tutte le forze di polizia sono comandate esclusivamente da personale che ha svolto la propria carriera nel corpo. Non si comprende perché la polizia locale debba fare eccezione a questa regola, venendo comandata da persone non provenienti dalla polizia locale.

Prevedere l’esclusività dell’incarico di Comandante e d escludendo la sua attribuzione a tempo determinato al fine di assicurare pertanto uno status giuridico stabile ed autorevole del comandante
essenziale per garantire correttezza ed imparzialità della funzione di polizia

Sottoporre il Comandante agli indirizzi e non alle direttive del Sindaco conformando il rapporto sindaco comandante a quello tra organo politico (indirizzo e controllo) e dirigente, come previsto dal
testo unico sul pubblico impiego.

Prevederei che , il personale, anche dirigenziale, della polizia locale sia disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali, prevedendo altresì un regime
giuridico transitorio di un biennio per il superamento della disciplina di diritto privato, attraverso l’istituzione presso l’ARAN del “comparto della forza di polizia locale ad ordinamento locale”, per consentire un costante e progressivo allineamento con gli istituti contrattuali e retributivi riconosciuti alle Forze di Polizia dello Stato.

Nell’ambito del regime transitorio al personale della polizia locale sarà corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento

Prevedere in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e infortunistica, l’applicazione al personale della polizia locale della  legislazione statale vigente per i le Forze di polizia ad ordinamento
civile, introducendo il riconoscimento del trattamento previdenziale derivante dagli istituti dell’accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese
di degenza per causa di servizio, dell’ equo indennizzo e della pensione privilegiata, con l’inserimento del personale non dirigenziale della polizia locale nell’ elenco di cui alla tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374 >

Introdurre l’assistenza legale gratuita ovvero del rimborso delle spese di difesa sostenute dal personale appartenente ai ruoli della Polizia Locale nei procedimenti civili e penali promossi in relazione a fatti connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’istituto, qualora i fatti contestati non riguardino reati dolosi o danni arrecati all’amministrazione di appartenenza. >

Prevedere anche per la Polizia Locale L’acceso allo SDI compreso lo schedario individuale delle notizie di reato chiarendo inequivocabilmente che l’accesso al Ced non si limita alle
sole sezioni per le quali l’accesso della polizia locale è già previsto dalla vigente
legislazione e che ben poco servono al funzionamento del servizio.

Garantire che l’accesso allo SDI e a tutte le banche dati e ai sistemi informativi indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Polizia Locale non sia subordinato a criteri di onerosità, favorendo un’efficace integrazione operativa con le altre Forze di polizia.

Prevedere un ordinamento professionale uniforme del personale della Polizia Locale sull’intero territorio nazionale, articolato nelle qualifiche di Comandante, Commissario, Ispettore, Sovrintendente, Assistente e Agente. >

Inserire l’obbligatorietà dell’armamento del personale della Polizia Locale, in relazione alle funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e sicurezza urbana esercitate.

Prevedere l’estensione su tutto il territorio nazionale anche per il personale di Polizia Locale, della facoltà di portare l’arma di servizio.

Introdurre una disciplina uniforme, sull’intero territorio nazionale, delle uniformi, dei gradi, dei segni distintivi e delle livree dei veicoli della Polizia Locale, prevedendo il divieto per altri soggetti pubblici o privati di adottare uniformi, segni distintivi o livree suscettibili di ingenerare confusione con quelli della Polizia Locale.

Garantire l’accesso alla categoria esclusivamente con concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami, anche a livello dirigenziale, con corsi formativi obbligatori di preparazione al concorso organizzati dalle regioni o da enti autorizzati dalle stesse.

Definizione a livello nazionale delle aliquote di personale maschile e femminile, del, limite di età, nelle procedure concorsuali per agente.

Istituire il Consiglio nazionale della Polizia Locale quale organismo consultivo permanente per il supporto tecnico alle amministrazioni competenti nelle materie concernenti l’ordinamento,
l’organizzazione e l’impiego della Polizia Locale.

Prevedere la possibilità di effettuare missioni per finalità di collegamento, di rappresentanza, di
ausilio ad altri corpi di polizia locale, di soccorso in caso di calamità e disastri, previa intesa tra i comandi interessati e comunicazione al Prefetto.

IN ALLEGATO IL TESTO COMPLETO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE

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