Podcast – Gli articoli 9 e 10 del Nuovo Decreto Sicurezza

Violenza pro Pal
La manifestazione pro Plaestina a Milano degenera in violenza alla Stazione centrale, 22 settembre 2025, ANSA/DAVIDE CANELLA The pro-Plaestina demonstration in Milan degenerates into violence at the Central Station, September 22, 2025, ANSA/DAVIDE CANELLA

Di Michele Giuliano Perrone

Lo scorso 5 febbraio, il Consiglio dei Ministri in carica, ha emanato ed approvato un nuovo decreto “sicurezza”, il D.Lgs. 10/2026 con il quale si introducono disposizioni urgenti in materia di “sicurezza pubblica.

L’intervento normativo mira anzitutto a contrastare i frequenti “fenomeni” di violenza giovanile e di genere, l’uso indiscriminato ed incontrollato di armi proprie ed improprie nonché il potenziamento dei poteri di prevenzione e controllo per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si introducono, altresì, norme per la sicurezza stradale e ferroviaria.

In queste righe esamineremo nello specifico gli articoli 9 e 10 del succitato Decreto.

ARTICOLO 9 – MANIFESTAZIONE PUBBLICHE

Con l’art. 9 del succitato Decreto Sicurezza, in particolare, vengono inasprite le sanzioni per l’omesso preavviso al Questore delle manifestazioni. Nella fattispecie, la normativa vigente in materia prevede la richiesta di preavviso al Questore almeno 3 giorni prima della manifestazione. Sono previsti, inoltre, la richiesta di occupazione del suo pubblico all’Ente proprietario della strada ed il parere di viabilità alla Polizia Locale se la manifestazione è svolta all’interno dell’area urbana.

Gli organizzatori delle pubbliche manifestazioni, in ossequio alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110(10) del 2018, dovranno:

  • Ai sensi dell’art. 18 del TULPS, avvisare il Questore almeno 3 giorni prima.
  • Garantire la Safety (sicurezza strutturale) prevedendo piani sanitari e antincendio nonché vie di fuga.
  • Garantire la security (ordine pubblico) ovvero la gestione dei flussi prevedendo la presenza di steward ed eventualmente la ripartizione in settori per grandi masse di persone.
  • Autorizzazione in base all’art. 68 del TULPS per spettacoli/intrattenimenti (SCIA).
  • Partecipare alle Commissioni di Vigilanza obbligatorie per manifestazioni svolte in strutture temporanee.

Si introduce, sempre in ottemperanza all’art. 9 del famigerato “pacchetto sicurezza”, una specifica sanzione penale per l’eventuale utilizzo di caschi da parte dei manifestanti che rendano difficoltoso il loro riconoscimento durante le riunioni pubbliche.

Per questa fattispecie di condotta è previsto l’arresto in flagranza di reato.

L’introduzione delle misure de qua, mirano a rafforzare la sicurezza e la trasparenza durante le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico come innanzi descritto.

ARTICOLO 10 – DIVIETO GIUDIZIARIO DI PARTECIPAZIONE A PUBBLICHE RIUNIONI

Per i soggetti che abbiano condanne passate in giudicato per reati gravi commessi all’interno di pubbliche manifestazioni, eventi o assembramenti pubblici – come ad esempio terrorismo, stragi, omicidio, saccheggio, devastazione e delitti di cui agli articoli 280, 280 bis, 285,338,339,419,422,423,424,425,432, 575 del c.p –  il giudice, con ordinanza, può disporre che questi ultimi non possano partecipare a riunioni pubbliche per un lasso di tempo che varia da 1 a 3 anni (o pari alla pena se superiore ad anni 3.

Può altresì disporre la pena accessoria del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 1 comma 1 bis, lettera a) del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 qualora commetta reati di discriminazione razziale, etnica o religiosa, propaganda o esibizioni di simboli.

In caso di lesioni personali con aggravanti (art. 583 c.p.) o se il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive da persona travisata o da più persone riunite (585 c.p.) in danno ad un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, ad esercenti di professioni sanitarie o socio sanitarie, arbitri o altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, si prevede altresì che il Questore, con provvedimento scritto, prescriva ai soggetti condannati di comparire personalmente anche più volte negli Uffici di Polizia per l’obbligo di firma nei giorni e negli orari in cui si svolgono pubbliche manifestazioni per le quali opera il divieto.

L’inottemperanza del divieto o dell’obbligo di cui al presente articolo, comporta la punizione del soggetto interessato con la reclusione da mesi 4 ad 1 anno. 

Condividi questo articolo!

Nascondi
Telecamere

Telecamere OCR

25 Febbraio 2026
Violenza pro Pal
La manifestazione pro Plaestina a Milano degenera in violenza alla Stazione centrale, 22 settembre 2025, ANSA/DAVIDE CANELLA The pro-Plaestina demonstration in Milan degenerates into violence at the Central Station, September 22, 2025, ANSA/DAVIDE CANELLA