Di Carmine Soldano
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 17 depositata il 19 febbraio 2026, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania in relazione all’art. 262, comma 1, del Testo unico degli Enti Locali (TUEL). La questione riguardava la disciplina che prevede lo scioglimento del consiglio comunale di un ente in dissesto finanziario nel caso in cui non sia approvata, nei termini di legge, l’ipotesi di bilancio finalizzata al riequilibrio delle finanze dell’ente.
La Corte ha ribadito che la norma impugnata non è irragionevole, né contraria ai principi costituzionali richiamati dal giudice remittente e che lo strumento dello scioglimento automatico, in questa specifica fattispecie, si colloca all’interno di un complesso di regole volte ad assicurare il ristabilimento dell’equilibrio finanziario dell’Ente Locale.
In particolare, la Corte ha richiamato quanto già affermato nella precedente pronuncia n. 91 del 2025, secondo cui la legislazione richiede tempi e modalità certi per la redazione e l’approvazione del bilancio in riequilibrio da parte del consiglio comunale di un ente dissestato, e la mancata osservanza di tali termini, pur con meccanismi rigorosi, non può essere ritenuta, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali.
Nel comunicato ufficiale della Corte costituzionale si sottolinea che la misura mira a garantire la correttezza della rappresentanza democratica e il buon andamento dell’amministrazione pubblica, in quanto la perdurante incapacità di approvare un bilancio stabilmente riequilibrato compromette il rapporto fiduciario tra elettori e amministratori e mina la possibilità di adempiere al mandato elettorale.
La decisione assume rilievo nell’ambito della disciplina finanziaria degli Enti Locali e conferma l’impianto normativo statale, che collega la legittimazione dell’organo consiliare al puntuale rispetto delle regole di bilancio nei casi di dissesto finanziario.










